Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari,  tuttora  vigente  ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto  sulla  procedura  in
questione, ai sensi della  citata  legge  n.  238/2016,  nonche'  del
regolamento  delegato  UE  n.  33/2019  della   Commissione   e   del
regolamento  di  esecuzione  UE   n.   34/2019   della   Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n.  1308/2013,  conformemente  alle  indicazioni  diramate   con   la
circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva  nota
integrativa n. 9234 dell'8 febbraio 2019; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  145
del  23  giugno  1989  con  il  quale  e'   stata   riconosciuta   la
denominazione di origine  controllata  «Rosso  di  Montepulciano»  ed
approvato il relativo disciplinare di produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nel
sito internet del Ministero - sezione qualita' - Vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20
dicembre 2011, con  il  quale  e'  stato  approvato  il  disciplinare
consolidato della DOC «Rosso di Montepulciano»; 
    Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nel citato
sito del Ministero, con il quale e' stato  da  ultimo  aggiornato  il
disciplinare di produzione della predetta DOC; 
    Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite  della
Regione  Toscana  su  istanza  del  Consorzio  del  vino  Nobile   di
Montepulciano con sede in Montepulciano (Siena), intesa  ad  ottenere
la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione della DOC  dei
vini «Rosso di Montepulciano», nel rispetto della procedura di cui al
citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della   preesistente   normativa   dell'Unione   europea,   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  30  gennaio  2020,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha approvato  la  proposta
di modifica del disciplinare di produzione dei vini a DOC  «Rosso  di
Montepulciano»; 
    Considerato altresi' che ai sensi del citato  regolamento  UE  n.
33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette  modifiche
«non  minori»  del  disciplinare  in   questione   sono   considerate
«ordinarie» e come tali sono approvate  dallo  Stato  membro  e  rese
applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione  ed  invio
alla Commissione UE della relativa decisione nazionale,  analogamente
a  quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  8,  del  citato   decreto
ministeriale 7 novembre 2012, per  le  modifiche  «minori»,  che  non
comportano variazioni al documento unico; 
    Ritenuto   tuttavia   di   dover   provvedere,    preliminarmente
all'adozione del decreto di approvazione della  modifica  «ordinaria»
del disciplinare  di  cui  trattasi,  nelle  more  dell'adozione  del
richiamato decreto procedurale e conformemente  alle  indicazioni  di
cui alla richiamata circolare ministeriale n.  6694  del  30  gennaio
2019 e successiva integrazione, alla pubblicizzazione della  proposta
di modifica in questione per un periodo di trenta giorni, al fine  di
dar  modo  ai  soggetti  interessati  di  presentare   le   eventuali
osservazioni; 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica
«ordinaria» del disciplinare di produzione della DOC dei vini  «Rosso
di Montepulciano»; 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali ufficio PQAI IV, via
XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di  posta
elettronica certificata:  saq4@pec.politicheagricole.gov.it  -  entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della predetta proposta.