Art. 4 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Per  l'anno  2020,  alle  misure  disciplinate  nella  presente
ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza  di  far  fronte  alla
situazione emergenziale, nel  quadro  di  quanto  previsto  ai  sensi
dell'art. 1, comma 3 dell'ordinanza n. 388 del  26  agosto  2016,  si
provvede, nel limite massimo di  euro  5.274.071,20  a  valere  sulle
risorse stanziate per l'emergenza  con  i  provvedimenti  di  cui  in
premessa. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 13 febbraio 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli