Art. 4 Disposizioni finanziarie 1. Per l'anno 2020, alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, si provvede, nel limite massimo di euro 5.274.071,20 a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 febbraio 2020 Il Capo del Dipartimento: Borrelli