Art. 3 Riparto risorse e attivita' finanziabili 1. Il Fondo nazionale latte ovino attua le finalita' dell'art. 1 del presente decreto. 2. Le risorse disponibili di cui all'art. 2 sono destinate al finanziamento in conto capitale di contratti di filiera e di distretto ai sensi del decreto ministeriale 8 gennaio 2016, n. 1192 e del suo allegato A, che costituisce la base giuridica dell'Aiuto di Stato - Italia SA. 42821. 3. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 8 gennaio 2016, n. 1192, le agevolazioni sono concesse con procedura valutativa ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 applicata alle domande presentate dai soggetti proponenti, per la selezione dei programmi/progetti, sulla base di priorita', condizioni minime e criteri di valutazione previsti nei provvedimenti. 4. Per la definizione delle priorita' di cui al comma precedente si tiene conto della consistenza numerica dei capi di bestiame, delle specificita' territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, e dell'esigenza di adottare iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile, nonche' di promuovere la qualita' dei prodotti made in Italy. 5. Le eventuali ulteriori risorse destinate alle finalita' di cui all'art. 1 ed i residui degli stanziamenti previsti dal presente decreto saranno ulteriormente ripartiti sulla base dei medesimi criteri e modalita'.