Art. 3 
 
              Riparto risorse e attivita' finanziabili 
 
  1. Il Fondo nazionale latte ovino attua le  finalita'  dell'art.  1
del presente decreto. 
  2. Le risorse disponibili di  cui  all'art.  2  sono  destinate  al
finanziamento  in  conto  capitale  di  contratti  di  filiera  e  di
distretto ai sensi del decreto ministeriale 8 gennaio 2016, n. 1192 e
del suo allegato A, che costituisce la base giuridica  dell'Aiuto  di
Stato - Italia SA. 42821. 
  3. In deroga a quanto previsto dall'art. 3,  comma  2  del  decreto
ministeriale 8 gennaio 2016, n. 1192, le agevolazioni  sono  concesse
con procedura valutativa ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 123 applicata alle domande presentate dai  soggetti
proponenti, per la selezione dei programmi/progetti,  sulla  base  di
priorita', condizioni minime e criteri di  valutazione  previsti  nei
provvedimenti. 
  4. Per la definizione delle priorita' di cui al comma precedente si
tiene conto della consistenza numerica dei capi  di  bestiame,  delle
specificita' territoriali, con  particolare  riguardo  alle  aree  di
montagna, e dell'esigenza di adottare  iniziative  volte  a  favorire
l'imprenditoria giovanile, nonche'  di  promuovere  la  qualita'  dei
prodotti made in Italy. 
  5. Le eventuali ulteriori risorse destinate alle finalita'  di  cui
all'art. 1 ed i residui  degli  stanziamenti  previsti  dal  presente
decreto saranno  ulteriormente  ripartiti  sulla  base  dei  medesimi
criteri e modalita'.