IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della
legge 29 luglio 2003,  n.  229,  e  successive  modificazioni,  e  in
particolare l'art. 15, comma 1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151  concernente  il  «Regolamento  recante   semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio  2007,  recante
«Direttive  per  l'attuazione  dell'approccio   ingegneristico   alla
sicurezza antincendio», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto  2015,  recante
«Approvazione di norme tecniche  di  prevenzione  incendi,  ai  sensi
dell'art.  15  del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.   139»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  192
del 20 agosto 2015, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 giugno  2016,  recante
«Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  le
attivita' di ufficio, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006,  n.  139»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 145 del 23 giugno 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 agosto  2016,  recante
«Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  le
attivita' ricettive turistico-alberghiere, ai sensi dell'art. 15  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2016; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  21  febbraio  2017,
recante «Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per
le attivita' di autorimessa»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 52 del 3 marzo 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2017,  recante
«Approvazione  di  norme  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  le
attivita' scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto  legislativo
8 marzo 2006, n. 139»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 197 del 24 agosto 2017; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  dell'interno  23  novembre  2018,
recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le
attivita' commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di
beni, con  superficie  lorda  superiore  a  400  mq,  comprensiva  di
servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'art.  15  del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 -  modifiche  al  decreto  3
agosto 2015», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 281 del 3 dicembre 2018; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 aprile 2019,  recante
«Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di  norme
tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art.  15  del  decreto
legislativo  8  marzo  2006,  n.  139»,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 95 del 23 aprile 2019; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 ottobre 2019, recante
«Modifiche all'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del  3
agosto 2015», pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 256 del 31 ottobre 2019; 
  Ritenuto  necessario  aggiornare  le  regole   tecniche   verticali
individuate ai capitoli V.4, V.5, V.6, V.7  e  V.8  della  sezione  V
dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno  del  3  agosto
2015  per  allinearle  alle  modifiche  introdotte  dal  decreto  del
Ministro dell'interno del 18 ottobre 2019; 
  Ravvisata   l'opportunita'   di    sostituire    integralmente    i
summenzionati capitoli V.4, V.5, V.6,  V.7  e  V.8  della  sezione  V
dell'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno  del  3  agosto
2015, per favorire una piu' immediata lettura del testo; 
  Acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato  centrale  tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'allegato 1 del  decreto  del  Ministro  dell'interno  3
                             agosto 2015 
 
  1. E' approvato l'allegato A, che costituisce parte integrante  del
presente decreto, contenente le modifiche all'allegato 1  al  decreto
del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e  successive  modificazioni,
relativamente   alla   sezione   V -   Regole   tecniche   verticali,
limitatamente ai seguenti capitoli: 
    V.4: uffici; 
    V.5: attivita' ricettive turistico - alberghiere; 
    V.6: autorimesse; 
    V.7: attivita' scolastiche; 
    V.8: attivita' commerciali. 
  2. I capitoli V.4  uffici,  V.5  attivita'  ricettive  turistico  -
alberghiere,  V.6  autorimesse,  V.7   attivita'   scolastiche,   V.8
attivita' commerciali contenuti nell'allegato A al presente  decreto,
sostituiscono integralmente i corrispondenti capitoli dell'allegato 1
al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.