Art. 2 Norme finali 1. Per le attivita' di cui all'art. 1 relative ad uffici, attivita' ricettive turistico-alberghiere, autorimesse, attivita' scolastiche e commerciali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' state progettate sulla base delle regole tecniche verticali introdotte con i provvedimenti richiamati in premessa, ovvero alle stesse gia' conformi, il presente decreto non comporta adeguamenti. 2. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2020 Il Ministro dell'interno: Lamorgese