Art. 2 
 
                            Norme finali 
 
  1. Per le attivita' di cui all'art. 1 relative ad uffici, attivita'
ricettive turistico-alberghiere, autorimesse, attivita' scolastiche e
commerciali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono gia' state progettate sulla base delle regole tecniche verticali
introdotte con i provvedimenti richiamati in  premessa,  ovvero  alle
stesse gia' conformi, il presente decreto non comporta adeguamenti. 
  2. Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 febbraio 2020 
 
                                  Il Ministro dell'interno: Lamorgese