IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto «Regolamento recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze,  recante  «Modifica  al  regolamento  e  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - del 17 giugno  2016,  n.
140; 
  Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  rubricato
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visti il decreto del Ministro della salute dell'11  dicembre  2019,
con cui il dott. Renato  Massimi  e'  stato  nominato  sostituto  del
direttore  generale  dell'AIFA  nelle  more  dell'espletamento  della
procedura di nomina del nuovo direttore generale dell'AIFA; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  30  novembre
2007,   n.   279,   recante   «Interventi    urgenti    in    materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina  AIFA  del  29  ottobre  2004  «Note  AIFA  2004
(Revisione delle note CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  del  4  novembre
2004, n. 259 e successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - del 7
luglio 2006, n. 156, concernente «Elenco dei medicinali di classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  -  del
29 settembre 2006, n. 227, concernente «Manovra per il governo  della
spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 72/2018 del 13 giugno 2018,  pubblicata,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -
Serie generale  -  n.  151  del  2  luglio  2018,  di  autorizzazione
all'immissione  in  commercio   del   medicinale   ROPIVACAINA   BIOQ
(ropivacaina); 
  Vista  la  determina  AIFA  n.  230/2019  del  18  marzo  2019   di
approvazione  del  trasferimento  di   titolarita'   della   suddetta
specialita' medicinale con  variazione  MC1/2019/113  dalla  societa'
BIOQ PHARMA LTD.  alla  societa'  BIOQ  PHARMA  BV,  pubblicata,  per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  Serie
Generale - n. 165 del 16 luglio 2019; 
  Vista la domanda presentata in data 20 novembre 2019 con  la  quale
la societa' BIOQ PHARMA BV ha chiesto la riclassificazione,  ai  fini
della rimborsabilita', del medicinale ROPIVACAINA BIOQ  (ropivacaina)
relativamente  alle  confezioni  con  codici  A.I.C.  n.   044387013,
044387025, 044387037; 
  Visto l'art. 80, comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,   relativo   alla
redazione in doppia lingua delle etichette e del foglio  illustrativo
dei medicinali; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 15-17 gennaio 2020, 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale ROPIVACAINA BIOQ (ropivacaina) nelle confezioni sotto
indicate e' classificato come segue: 
  Confezioni: 
    «Readyfusor  2  mg/ml  soluzione  per  infusione  in  sistema  di
somministrazione»  1  flacone  HDPE  da  250  ml  in  dispositivo  di
somministrazione con sacca da trasporto -  A.I.C.  n.  044387013  (in
base 10); classe di rimborsabilita': C. 
    «Readyfusor  2  mg/ml  soluzione  per  infusione  in  sistema  di
somministrazione»  1  flacone  HDPE  da  250  ml  in  dispositivo  di
somministrazione con sacca da trasporto e catetere da 6,5 cm - A.I.C.
n. 044387025 (in base 10); classe di rimborsabilita': C. 
    «Readyfusor  2  mg/ml  soluzione  per  infusione  in  sistema  di
somministrazione»  1  flacone  HDPE  da  250  ml  in  dispositivo  di
somministrazione con sacca da trasporto e catetere da 15 cm -  A.I.C.
n. 044387037 (in base 10); classe di rimborsabilita': C.