IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice della proprieta' industriale; Visto l'art. 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; Visto l'art. 11-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, introdotto con l'art. 31, comma 1, lettera a), della legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», che disciplina, al comma 1, il marchio storico di interesse nazionale e, al comma 2, prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico ne sia istituito il relativo logo nonche' i criteri per il suo utilizzo; Visto l'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, introdotto con l'art. 31, comma 1, lettera b) della legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», che ha istituito, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, il registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 243, di ratifica dell'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 272, recante regolamento per l'individuazione dei termini procedimentali superiori a novanta giorni; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33, recante il regolamento di attuazione del codice di proprieta' industriale; Ritenuto necessario dare attuazione al predetto art. 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, adottando il presente provvedimento; Decreta: Art. 1 Iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale 1. L'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e' effettuata attraverso istanza recante le seguenti indicazioni: a) i dati anagrafici del richiedente; b) la qualifica dell'istante, precisando se si tratta del titolare del marchio o del licenziatario esclusivo; c) gli estremi della prima registrazione nonche' dei rinnovi successivi, ove si tratti di un marchio registrato, oppure la documentazione di cui all'art. 178, comma 4 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e all'art. 53, comma 4 del decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33, ove si tratti di un marchio non registrato, a dimostrazione del suo uso effettivo e continuativo per almeno cinquanta anni, precisando i prodotti e servizi cui lo stesso si riferisce secondo la classificazione internazionale dell'Accordo di Nizza; detta documentazione puo' consistere nella presentazione di campioni di imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, documenti di spedizione o esportazione, fotografie, inserzioni su giornali e dichiarazioni scritte e mezzi similari; d) una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da cui risulti che il marchio di impresa di cui si chiede l'iscrizione nel registro speciale sia utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale. 2. L'istanza puo' essere depositata anche a mezzo di un rappresentante secondo quanto previsto dall'art. 201 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.