Art. 2 Contraddittorio 1. Qualora l'istanza di cui all'art. 1 sia presentata dal solo licenziatario esclusivo e non vi sia evidenza dell'assenso del titolare del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima di decidere sull'iscrizione, acquisisce elementi da entrambi i soggetti, assicurando in ogni caso prevalenza all'orientamento del titolare.