Art. 5 
 
            Logo «Marchio storico di interesse nazionale» 
 
  1. Con l'iscrizione al registro speciale si acquisisce la  facolta'
di utilizzare, per finalita'  commerciali  e  promozionali,  il  logo
«Marchio storico di interesse nazionale»,  di  cui  all'art.  11-ter,
comma 2 del decreto legislativo 10  febbraio  2005,  n.  30,  il  cui
esemplare e' raffigurato nell'allegato A al presente decreto.