Art. 2 
 
                       Misure di conservazione 
 
  1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche,  conformi
alle  esigenze  ecologiche  dei  tipi  di  habitat  naturali  di  cui
all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,  n.  357  presenti  nel
sito, nonche' le misure  necessarie  per  evitare  il  degrado  degli
habitat naturali e degli habitat di specie e la  perturbazione  delle
specie per cui le zone sono  designate,  nella  misura  in  cui  tale
perturbazione potrebbe avere  conseguenze  significative  per  quanto
riguarda gli  obiettivi  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi  alla  ZSC  di  cui  al
precedente articolo, sono  quelle  approvate  con  deliberazione  del
consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso n. 33
del 17 dicembre 2018, con deliberazione della  giunta  regionale  del
Piemonte n. 32-8597 del 22  marzo  2019  e  con  deliberazione  della
giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 349 del 22 marzo 2019,
gia' operative. 
  2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo  alle
misure  di  conservazione,  ed  eventuali  successive  modifiche   ed
integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente
decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare nell'apposita  sezione  relativa  alle  ZSC
designate. 
  3. Le misure di conservazione di cui  al  comma  1  possono  essere
integrate e coordinate,  entro  sei  mesi  dalla  data  del  presente
decreto, prevedendo l'integrazione con  altri  piani  di  sviluppo  e
specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro
il   medesimo   termine   le   regioni   provvedono   ad   assicurare
l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati  Natura
2000. Tale  allineamento  sara'  assicurato  in  accordo  con  l'ente
gestore. L'ente gestore provvede altresi'  ad  assicurare  l'evidenza
della correlazione tra le sopra citate  misure  e  gli  obiettivi  di
conservazione delle ZSC designate. 
  4. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle
misure di conservazione che si rendessero necessarie  sulla  base  di
evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle  azioni
di monitoraggio, sono  approvate  dall'ente  gestore  secondo  l'iter
amministrativo previsto dalle norme di riferimento e comunicate entro
i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare. 
  5. Alla ZSC di cui al presente decreto  si  applicano  altresi'  le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.