Art. 2 Misure di conservazione 1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nel sito, nonche' le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alla ZSC di cui al precedente articolo, sono quelle approvate con deliberazione del consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso n. 33 del 17 dicembre 2018, con deliberazione della giunta regionale del Piemonte n. 32-8597 del 22 marzo 2019 e con deliberazione della giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 349 del 22 marzo 2019, gia' operative. 2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e' pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. 3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine le regioni provvedono ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. Tale allineamento sara' assicurato in accordo con l'ente gestore. L'ente gestore provvede altresi' ad assicurare l'evidenza della correlazione tra le sopra citate misure e gli obiettivi di conservazione delle ZSC designate. 4. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dall'ente gestore secondo l'iter amministrativo previsto dalle norme di riferimento e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 5. Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.