Art. 2 
 
  1.  I  dati  personali  raccolti  nell'ambito  delle  attivita'  di
sorveglianza  di  cui  all'art.  1  vengono  trattati  dall'Autorita'
sanitaria competente per motivi di  interesse  pubblico  nel  settore
della sanita' pubblica,  ai  sensi  dell'art.  9,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative
al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale  in
atto. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi  sessanta
giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto.