Art. 2 1. I dati personali raccolti nell'ambito delle attivita' di sorveglianza di cui all'art. 1 vengono trattati dall'Autorita' sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto.