Art. 3 1. La presente ordinanza ha validita' di novanta giorni, a decorrere dalla data odierna. La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 2020 Il Ministro: Speranza Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 267