IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1; 
  Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa  con
il Presidente della Regione Lombardia  e  della  Regione  del  Veneto
rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020; 
  Preso atto  dell'evolversi  della  situazione  epidemiologica,  del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia  e  dell'incremento
dei casi anche sul territorio nazionale; 
  Preso atto che sul  territorio  nazionale  e,  segnatamente,  nella
Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni  nei
quali ricorrono i  presupposti  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del
richiamato decreto-legge; 
  Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  di  adottare  le  misure  di
contenimento di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.
6; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentito  il   Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro  dell'economia  e
delle   finanze,   nonche'   i   Ministri   dell'istruzione,    delle
infrastrutture e dei trasporti,  dell'universita'  e  della  ricerca,
delle politiche agricole, dei beni e delle attivita' culturali e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione e per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  nonche'
sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e
il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle  Regioni
                         Lombardia e Veneto 
 
  1. In  attuazione  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n.  6,  allo  scopo  di  contrastare  e  contenere  il
diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati  nell'allegato  1
al presente decreto, ad integrazione di quanto  gia'  disposto  nelle
ordinanze 21 febbraio 2020 e  22  febbraio  2020,  sono  adottate  le
seguenti misure di contenimento: 
  a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato  1,  da
parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi; 
  b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1; 
  c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi  natura,
di eventi e di ogni forma di riunione in luogo  pubblico  o  privato,
anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche  se
svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 
  d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e  delle  scuole
di ogni ordine e  grado,  nonche'  della  frequenza  delle  attivita'
scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,
salvo le attivita' formative svolte a distanza; 
  e) sospensione di viaggi  di  istruzione  in  Italia  o  all'estero
organizzati dalle istituzioni scolastiche del  sistema  nazionale  di
istruzione; 
  f) sospensione dei servizi di apertura  al  pubblico  dei  musei  e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.  101  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  dell'efficacia  delle
disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali
istituti e luoghi; 
  g) sospensione delle attivita' degli uffici pubblici,  fatta  salva
l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica  utilita',  secondo
le modalita' e i  limiti  indicati  con  provvedimento  del  Prefetto
territorialmente competente; 
  h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e  in
corso nei comuni di cui all'allegato 1; 
  i) chiusura di tutte le attivita'  commerciali,  ad  esclusione  di
quelle di pubblica utilita' e dei servizi pubblici essenziali di  cui
agli articoli 1 e 2 della legge  12  giugno  1990,  146,  secondo  le
modalita'  e  i  limiti  indicati  con  provvedimento  del   Prefetto
territorialmente competente, ivi compresi  gli  esercizi  commerciali
per l'acquisto dei beni di prima necessita'; 
  l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonche' agli
esercizi commerciali per  l'acquisto  di  beni  di  prima  necessita'
indossando  dispositivi  di  protezione   individuale   o   adottando
particolari  misure  di  cautela  individuate  dal  Dipartimento   di
prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio; 
  m) sospensione dei servizi di trasporto  di  merci  e  di  persone,
terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale,  anche
non  di  linea,  con  esclusione  del  trasporto  di  beni  di  prima
necessita' e deperibili e fatte salve le eventuali  deroghe  previste
dai prefetti territorialmente competenti; 
  n) sospensione  delle  attivita'  lavorative  per  le  imprese,  ad
esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica
utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che
possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita'  a
distanza. Il Prefetto, d'intesa con  le  autorita'  competenti,  puo'
individuare specifiche misure finalizzate a  garantire  le  attivita'
necessarie per l'allevamento degli animali e la  produzione  di  beni
alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo
biologico di piante e animali; 
  o) sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative  per  i
lavoratori residenti o domiciliati, anche  di  fatto,  nel  comune  o
nell'area interessata, anche ove le  stesse  si  svolgano  fuori  dal
Comune o dall'area indicata. 
  2. Le misure di cui al comma  1,  lettere  a),  b)  e  o),  non  si
applicano al personale sanitario e al personale di  cui  all'art.  4,
nell'esercizio delle proprie funzioni.