Art. 2 
 
 
       Misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale 
 
  1. In  attuazione  dell'art.  3,  comma  1,  del  decreto-legge  23
febbraio 2020, n. 6, e per le finalita' di cui al medesimo  articolo,
gli individui che dal 1°  febbraio  2020  sono  transitati  ed  hanno
sostato nei comuni di cui all'allegato 1  al  presente  decreto  sono
obbligati  a  comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini
dell'adozione, da parte dell'autorita' sanitaria competente, di  ogni
misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare  fiduciaria
con sorveglianza attiva.