Art. 4 
 
 
                   Esecuzione delle misure urgenti 
 
  1.   Il   Prefetto    territorialmente    competente,    informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure avvalendosi delle Forze di polizia  e,  ove  occorra,  con  il
possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo  nazionale
dei  Vigili  del  fuoco,  nonche'  delle  Forze  armate,  sentiti   i
competenti comandi territoriali.