Art. 4 Esecuzione delle misure urgenti 1. Il Prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso dei nuclei regionali N.B.C.R. del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonche' delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali.