Art. 2 
 
  1. Per l'anno accademico 2018 - 2019, il numero  dei  contratti  di
formazione medica specialistica a carico dello Stato  e'  fissato  in
8.000 unita' per il primo  anno  di  corso,  ed  e'  determinato  per
ciascuna tipologia di specializzazione secondo quanto indicato  nella
tabella di cui all'Allegato B) parte integrante del presente decreto. 
  2. Nel riparto dei contratti di formazione medica specialistica  di
cui al comma 1, tenuto conto  delle  risorse  statali  effettivamente
disponibili, al fine di soddisfare le  esigenze  rappresentate  dalle
regioni con particolare riguardo alle specialita'  per  le  quali  si
riscontra una maggiore carenza di specialisti, sono  stati  presi  in
considerazione, quali indicatori, il fabbisogno  regionale,  espresso
sia in termini di valore assoluto sia in termini di peso  percentuale
di  ogni  tipologia  di  scuola  di  specializzazione   rispetto   al
fabbisogno complessivamente espresso; il numero dei contratti statali
assegnati   per   singola   specializzazione   nell'anno   accademico
2017-2018;  la  copertura  percentuale  del  fabbisogno  intesa  come
rapporto tra il numero di contratti attribuiti per l'anno  accademico
2018-2019 ed il fabbisogno medesimo. 
  3.  Alla  distribuzione  dei   contratti   di   formazione   medica
specialistica alle scuole di specializzazione  degli  Atenei,  tenuto
conto della capacita' ricettiva  e  del  volume  assistenziale  delle
strutture  sanitarie  inserite  nella  rete  formativa  delle  scuole
medesime, si provvede, ai sensi dell'art. 35, comma  2,  del  decreto
legislativo 17 agosto  1999,  n.  368,  con  successivo  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, acquisito
il parere del Ministro della salute.