Art. 2 Incremento del personale medico 1. Il soggetto attuatore del Ministero della salute e' autorizzato a prorogare i contratti gia' autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020 ed a conferire ulteriori incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, a personale medico, nel numero massimo di settantasette unita', della durata non superiore al termine di vigenza dello stato di emegenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo nazionale 23 marzo 2005. 2. Il personale medico di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020, nonche' il personale medico di cui al comma 1, e' autorizzato, in via straordinaria e fino alla cessazione dello stato di emergenza, allo svolgimento delle funzioni proprie del medico di porto ed aeroporto in materia di profilassi internazionale, anche in deroga alle seguenti disposizioni: regio decreto del 14 dicembre 1933, n. 1773 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'accertamento dei requisiti psico fisici della gente di mare; decreto ministeriale 13 gennaio 1979 relativo ai requisiti per l'accertamento dell'idoneita' psico fisica per i sommozzatori in servizio locale; legge 16 giugno 1939, n. 1045 relativa all'igiene ed all'abitabilita' delle navi; decreto ministeriale 1° ottobre 2015, recante modificazioni della tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico.