Art. 3 Attivita' del volontariato di protezione civile 1. Al fine di garantire idonea copertura al personale volontario impiegato nelle attivita' finalizzate alla gestione dell'emergenza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad utilizzare polizze assicurative gia' stipulate, anche oltre i limiti previsti dai contratti in essere. 2. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.