IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo  8  marzo  2006,  n.  139  recante  il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229», e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante
le  «Disposizioni  urgenti  per  promuovere  lo  sviluppo  del  Paese
mediante un piu' alto livello di tutela  della  salute»,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151,  recante  il  «Regolamento  recante  la  semplificazione   della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi,
a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122», e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  19  marzo  2015,
recante l'«Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione  incendi
per la progettazione, la costruzione e  l'esercizio  delle  strutture
sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18  settembre  2002»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  70
del 25 marzo 2015; 
  Considerato che l'art. 2 e l'art. 3 del citato decreto del Ministro
dell'interno del 19 marzo 2015 prevedono un adeguamento  progressivo,
rispettivamente, delle  strutture  sanitarie  esistenti  che  erogano
prestazioni in regime ospedaliero ovvero  in  regime  residenziale  a
ciclo continuativo ovvero diurno, con oltre i 25 posti letto, e delle
strutture sanitarie  esistenti  che  erogano  prestazioni  in  regime
ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 metri quadrati; 
  Considerate le difficolta' segnalate da  diverse  Regioni  connesse
all'impiego nei tempi prestabiliti delle risorse finanziarie previste
dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.  158,
finalizzate  agli  interventi  per   l'adeguamento   alla   normativa
antincendio  relativa  alle  strutture  sanitarie  e  socio-sanitarie
pubbliche; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di  rivedere,  alla  luce  delle
esigenze in tal senso rappresentate, le scadenze programmate per  gli
adeguamenti alla normativa antincendio delle strutture  sanitarie  di
cui agli articoli 2 e 3 del  decreto  del  Ministro  dell'interno  19
marzo 2015; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Proroga dei termini previsti dal decreto 
               del Ministro dell'interno 19 marzo 2015 
 
  1. Per le  strutture  sanitarie  che  hanno  aderito  al  piano  di
adeguamento   antincendio   previsto   dal   decreto   del   Ministro
dell'interno 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore  dovute
alle nuove procedure di gara o per  mancata  assegnazione  di  fondi,
siano impossibilitate a completare  i  lavori  programmati  entro  le
scadenze previste oltre la prima, sono prorogati di un anno i termini
di cui: 
    a) all'art. 2, comma 1, lettere c)  e  d)  per  le  attivita'  in
regola con gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettere  a)  e
b); 
    b) all'art. 2, comma 2, lettere c)  e  d)  per  le  attivita'  in
regola con gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 2, lettere  a)  e
b); 
    c) all'art. 3, comma 1, lettere b)  e  c)  per  le  attivita'  in
regola con gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a); 
    d) all'art. 3, comma 4, lettere c)  e  d)  per  le  attivita'  in
regola con gli adempimenti di cui all'art. 3, comma 4, lettere  a)  e
b). 
  2. Per le strutture sanitarie di cui e' prevista la  dismissione  o
riconversione in strumenti di programmazione negoziata gia' stipulati
con la presenza del Ministero della  salute,  quali  gli  accordi  di
programma e gli accordi di programma quadro,  i  termini  di  cui  al
comma 1 si intendono prorogati sino al termine  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera e) al fine di  assicurare  la  corretta  allocazione
delle risorse pubbliche.