Art. 3 
 
             Requisiti per l'attribuzione delle borse di 
           studio per i tirocini formativi dell'anno 2019 
 
  1. Le borse di studio sono attribuite, ai sensi del successivo art.
4, ai soggetti che ne  fanno  richiesta  nei  termini  e  secondo  le
modalita' indicate nei seguenti commi. L'accesso al  beneficio  della
borsa  di  studio  ha  luogo  fino  ad  esaurimento   delle   risorse
disponibili,  secondo  l'ordine  di  graduatoria,  formata,  a  norma
dell'art. 4, in base al valore crescente dell'ISEE calcolato  per  le
prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio
universitario. 
  2. La domanda di assegnazione della borsa di studio deve contenere,
a pena di inammissibilita', e con dichiarazione  resa  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive modificazioni: 
    a) le generalita' e i dati anagrafici del richiedente; 
    b) il codice fiscale; 
    c) la data di inizio del tirocinio; 
    d) il valore dell'indicatore ISEE calcolato  per  le  prestazioni
erogate  agli  studenti   nell'ambito   del   diritto   allo   studio
universitario; 
    e)  l'indirizzo  di  posta  elettronica  ordinaria   presso   cui
l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa alla borsa
di studio; 
  3.  Alla  domanda  di  cui  al  comma  2   deve   essere   allegata
l'attestazione dell'ISEE calcolato per le  prestazioni  erogate  agli
studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario. 
  4. La domanda, firmata per esteso, deve essere presentata,  a  pena
di inammissibilita', dall'interessato all'ufficio  giudiziario  della
giustizia ordinaria presso il quale e' svolto il tirocinio  formativo
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione  del
presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale, per  l'assegnazione  della
borsa di studio relativamente all'attivita' svolta nell'anno 2019. 
  5. La domanda presentata  a  norma  del  comma  4  produce  effetti
esclusivamente ai fini dell'inserimento  nella  graduatoria  relativa
all'anno 2019. 
  6. Quando la domanda e' incompleta, l'ufficio  assegna  un  termine
perentorio per consentire all'interessato di integrarla con i dati  o
con i documenti mancanti. Il termine di cui al periodo precedente  e'
fissato per una sola volta e comunque  non  oltre  il  decimo  giorno
successivo alla scadenza del termine previsto dal comma 4. 
  7. La mancata presentazione della domanda entro il termine  di  cui
al comma 4 determina la decadenza dal diritto di fruire del beneficio
dell'attribuzione della borsa di studio. 
  8. Le disposizioni del comma 7 si applicano  anche  all'interessato
che non provvede ad integrare la domanda nel termine fissato a  norma
del comma 6. 
  9. L'Amministrazione si riserva in ogni  momento  di  accertare  il
perdurante possesso dei  requisiti  di  ammissibilita'  da  parte  di
ciascun tirocinante a favore del quale e' erogata la borsa di studio,
provvedendo alla revoca del beneficio laddove manchino e vengano meno
i presupposti. A tal fine gli uffici giudiziari invieranno  tutte  le
informazioni necessarie e  le  scadenze  dei  periodi  di  stage  per
ciascuno dei borsisti, secondo le modalita' che saranno indicate  con
apposita circolare della Direzione generale dei magistrati.