Art. 4 
 
                          Importo e durata 
 
  1.  L'importo  della  borsa  di  studio  e'  determinato  in   euro
quattrocento mensili. La borsa di studio e' attribuita sulla base  di
graduatoria predisposta su base nazionale. 
  2. La Corte di cassazione, le corti d'appello, la Procura  generale
presso la Corte di cassazione e le procure generali presso  le  corti
di appello trasmettono, non oltre venti  giorni  dalla  scadenza  del
termine per  la  presentazione  delle  domanda  di  cui  al  comma  4
dell'art. 3, al  Ministero  della  giustizia,  secondo  le  modalita'
indicate dalla suindicata  circolare  della  Direzione  generale  dei
magistrati, i dati necessari per  stilare  la  graduatoria,  inviando
l'elenco di coloro che hanno presentato la  domanda,  indicando,  per
ciascuno di essi, il valore dell'ISEE calcolato  per  le  prestazioni
erogate  agli  studenti   nell'ambito   del   diritto   allo   studio
universitario. Ai fini della formazione della graduatoria, in caso di
pari valore dell'ISEE  calcolato  per  le  prestazioni  erogate  agli
studenti nell'ambito del diritto allo studio  universitario,  saranno
preferiti gli aspiranti borsisti di piu' giovane eta'. 
  3. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per la
trasmissione dei dati contenuti nelle  domande  di  cui  all'art.  3,
comma 4, e non escluse a norma dei commi 2 e 8 dello stesso  art.  3,
verra'  predisposta  una  graduatoria  sulla   base   degli   elenchi
trasmessi. A coloro che si collocheranno  in  posizione  utile  nella
graduatoria, sara' destinata la quota delle risorse,  nei  limiti  di
cui all'art. 1, comma 1. 
  Gli importi saranno corrisposti sempre in unica soluzione a ciascun
borsista  in  base  al  periodo  di   stage   svolto,   eventualmente
frazionando,  anche  su  base  giornaliera,  la   somma   mensilmente
stabilita ai sensi del comma 4. 
  4.  Sulla  base  della  graduatoria  prevista  dal  comma  3,  sono
attribuite le borse di studio per l'attivita' svolta nell'anno 2019. 
  5. Il magistrato formatore, ai fini della revoca  del  beneficio  a
norma  dell'art.  3,  comma  9,  comunica  immediatamente   al   capo
dell'ufficio ogni fatto specifico che denoti il mancato  assolvimento
dei compiti formativi da parte del tirocinante.