Art. 2 
 
 Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 
 
  I provvedimenti della presente ordinanza  avranno  efficacia  dalla
data della firma del presente documento fino  a  tutto  il  1°  marzo
2020. 
  Questa ordinanza potra' essere soggetta a modifiche al seguito  del
variare dello scenario epidemiologico. 
  Salvo il fatto che non costituisca piu'  grave  reato,  il  mancato
rispetto delle misure di contenimento di cui al presente  decreto  e'
punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. 
  Copia  della  ordinanza  viene  inviata  i  prefetti  e  ai  Nuclei
antisofisticazione (NAS). 
 
    Padova, Roma, 23 febbraio 2020 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                    Speranza          
      Il Presidente 
della Regione del Veneto 
         Zaia