IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                            d'intesa con 
 
                IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA 
                        FRIULI-VENEZIA GIULIA 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Visto  l'art.  168  del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione
europea; 
  Visto l'art. 32 della legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  recante
Istituzione del Servizio sanitario nazionale; 
  Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione mondiale della sanita' il
30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
  Visto che si sono verificati finora venticinque casi nel territorio
della Regione Veneto nei Comuni di Vo' (PD) e in quello di Mira  (VE)
e che, per entrambi i comuni, non e'  stato  ancora  identificato  il
caso indice; 
  Tenuto conto che tale evento potrebbe allargare i focolai epidemici
anche ad altri  territori  della  Regione  Veneto  e  del  territorio
nazionale e che, essendo  in  corso  la  completa  definizione  della
catena epidemiologica, non puo' escludersi il coinvolgimento di  piu'
ambiti del territorio nazionale in assenza  di  immediate  misure  di
contenimento; 
  Considerata la  contiguita'  territoriale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia rispetto alla Regione Veneto,  con  conseguente
rilevante rischio che l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in atto
sul territorio veneto, possa estendersi ed interessare la popolazione
del Friuli-Venezia Giulia; 
  Ritenuto pertanto che ricorrono  le  condizioni  di  necessita'  ed
urgenza  per  emanare  disposizioni   per   contrastare   l'emergenza
epidemiologica da COVID-19; 
  Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica  globale,
del   carattere    particolarmente    diffusivo    dell'epidemia    e
dell'incremento dei casi e dei decessi notificati  all'Organizzazione
mondiale della sanita'; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
        Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 
 
  1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella  Regione
Autonoma Friuli-Venezia Giulia, il Presidente  della  Regione  adotta
straordinarie misure per il  contenimento  adeguato  per  contrastare
l'evolversi della situazione epidemiologica. 
  2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti: 
    a)  sospensione  di  manifestazioni  o  iniziative  di  qualsiasi
natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia  in  luoghi  chiusi
che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico,  sportiva,
religiosa; discoteche e locali notturni; 
    b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di
ogni  ordine  e  grado  nonche'  della  frequenza   delle   attivita'
scolastiche e di formazione superiore, corsi  professionali,  master,
corsi per le professioni sanitarie, corsi per educazione degli adulti
e dei servizi per  il  diritto  allo  studio  ad  essi  connessi,  ad
esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle
professioni  sanitarie,  salvo  le  attivita'  formative   svolte   a
distanza; 
    c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico  dei  musei  e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.  101  del
Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo n. 42/2004,  nonche'  dell'efficacia  delle  disposizioni
regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali  istituti  o
luoghi; 
    d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia  sul  territorio
nazionale che estero; 
    e) previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno  fatto
ingresso nel Friuli Venezia-Giulia da zone a  rischio  epidemiologico
come  identificate  dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  di
comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della
misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. 
  Misure igieniche per le malattie a  diffusione  respiratoria  sotto
riportate: 
    1. Lavarsi spesso le mani,  a  tal  proposito  si  raccomanda  di
mettere  a  disposizione  in  tutti  i  locali  pubblici,   palestre,
supermercati, farmacie, e  altri  luoghi  di  aggregazione  soluzioni
idroalcoliche per il lavaggio delle mani. 
    2. Evitare il contatto ravvicinato con persone  che  soffrono  di
infezioni respiratorie acute. 
    3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 
    4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce. 
    5. Non prendere farmaci antivirali ne' antibiotici,  a  meno  che
siano prescritti dal medico. 
    6. Pulire le superfici  con  disinfettanti  a  base  di  cloro  o
alcool. 
    7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o  si
assiste persone malate. 
    8. I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti  dalla  Cina  non
sono pericolosi. 
    9. Contattare il numero unico di emergenza 112 se si ha febbre  o
tosse e se si e' tornati dalla Cina da meno di quattordici giorni. 
    10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus; 
    f) le  Direzioni  sanitarie  ospedaliere  devono  predisporre  la
limitazione  dell'accesso  dei  semplici  visitatori  alle  aree   di
degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno; 
    g) le strutture sanitarie intermedie, (quali RSA),  le  residenze
protette per anziani  e  le  strutture  socio-assistenziali  dovranno
anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti; 
    h) si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga
alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per  via
respiratoria nonche' alla rigorosa applicazione delle indicazioni per
la  sanificazione  e  disinfezione  degli  ambienti  previste   dalle
circolari ministeriali; 
    i)  deve  essere  predisposta  dagli  organismi   competenti   la
disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il  trasporto
pubblico locale via terra, via aeree e via acqua; 
    j) sospensione delle  procedure  concorsuali  ad  esclusione  dei
concorsi per personale sanitario.