Art. 3 Disposizioni finali 1. Sono confermate e restano in vigore, con l'integrazione di cui all'art. 1, lettera a), le disposizioni contenute nelle ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020 nonche' l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020. 2. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data odierna e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 compreso. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, restano ferme le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020. Roma, 25 febbraio 2020 Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte Il Ministro della salute Speranza Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 306