Art. 3 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Sono confermate e restano in vigore, con l'integrazione  di  cui
all'art. 1, lettera a), le  disposizioni  contenute  nelle  ordinanze
adottate dal Ministro della salute d'intesa con  i  Presidenti  delle
Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte  e
Veneto il 23 febbraio 2020 nonche' l'ordinanza adottata dal  Ministro
della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria  il  24
febbraio 2020. 
  2. Le disposizioni del presente decreto producono il  loro  effetto
dalla  data  odierna  e  sono  efficaci,  salve  diverse   previsioni
contenute nelle singole misure, fino al 1° marzo 2020 compreso. Fatto
salvo  quanto  previsto  all'art.  2,  comma  2,  restano  ferme   le
previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  23
febbraio 2020. 
 
    Roma, 25 febbraio 2020 
 
                                          Il Presidente del Consiglio 
                                                dei ministri          
                                                   Conte              
Il Ministro della salute 
       Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2020 
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