IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Visto in particolare l'art. 1, commi 308 e 309, della predetta legge n. 145 del 2018, che prevede, al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari e di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalita' sociale dei detenuti, che il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e' autorizzato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 35 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale; che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinati le modalita' e i criteri per le predette assunzioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 3, comma 1-ter, che prevede, in deroga alle disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento; nonche' gli articoli 35, sul reclutamento del personale, e 38, sull'accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea; Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154 concernente la «Delega al Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria»; Visti in particolare l'art. 1, comma 1, della citata legge n. 154 del 2005, che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo e' chiamato a rispettare nell'adozione dei decreti legislativi attuativi, alla lettera b) prevede quello della «previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno»; nonche' l'art. 2, comma 1, della medesima legge n. 154 del 2005, secondo cui «in considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro e' riconosciuto come rapporto di diritto pubblico»; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154», ed in particolare l'art. 4, comma 3, secondo cui per l'ammissione al concorso e' richiesta la cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' il possesso delle qualita' morali e di condotta prescritte dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto l'art. 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sul reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni con modalita' semplificate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»; Ritenuta la necessita' di procedere alla individuazione delle modalita' e dei criteri per le assunzioni di 35 dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale a norma dell'art. 1, commi 308 e 309, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 310, della legge n. 145/2018, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 308 della medesima legge e' stata autorizzata la spesa di euro 1.689.844 per l'anno 2019; di euro 3.379.686 per l'anno 2020; di euro 3.420.770 per l'anno 2021; di euro 3.461.852 per l'anno 2022; di euro 3.502.936 per l'anno 2023; di euro 3.544.019 per l'anno 2024; di euro 3.585.102 per l'anno 2025; di euro 3.626.186 per l'anno 2026; di euro 3.667.269 per l'anno 2027; di euro 3.708.352 per l'anno 2028 e di euro 3.749.436 a decorrere dall'anno 2029; Sentite le organizzazioni sindacali di settore; Decreta: Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Il presente decreto individua le modalita' ed i criteri di assunzione da parte del Ministero della giustizia di un contingente di 35 unita' di dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'art. 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. Le assunzioni a tempo indeterminato dei dirigenti di cui al comma 1 avvengono mediante concorso pubblico per esami, con riserva di posti del quindici per cento di quelli messi a bando in favore dei dipendenti dell'amministrazione inquadrati nell'area funzionale C ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 e con almeno tre anni di effettivo servizio in tali posizioni. La predetta riserva e' valutata esclusivamente all'atto della formazione della graduatoria finale di merito. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria.