IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
  Vista la legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
  Visto in particolare l'art. 1, commi  308  e  309,  della  predetta
legge n. 145  del  2018,  che  prevede,  al  fine  di  assicurare  il
funzionamento  degli  istituti  penitenziari  e  di  prevenire,   nel
contesto  carcerario,  fenomeni   derivanti   dalla   condizione   di
marginalita' sociale dei detenuti, che il Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  e'  autorizzato,  in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e
nei  limiti  della  vigente  dotazione  organica,  ad  assumere   con
contratto di lavoro a tempo indeterminato 35  dirigenti  di  istituto
penitenziario, di livello dirigenziale non generale; che, con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, sono determinati le modalita' e  i  criteri
per le predette assunzioni; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art.  3,
comma 6,  secondo  cui  la  partecipazione  ai  concorsi  indetti  da
pubbliche amministrazioni non e' soggetta a  limiti  di  eta',  salvo
deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse
alla   natura   del    servizio    o    ad    oggettive    necessita'
dell'amministrazione; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'art. 3,  comma  1-ter,
che prevede, in deroga alle disposizioni dell'art. 2, commi 2 e 3 del
medesimo  decreto  legislativo,  che  il  personale  della   carriera
dirigenziale   penitenziaria   e'   disciplinato    dal    rispettivo
ordinamento; nonche' gli articoli 35, sul reclutamento del personale,
e 38, sull'accesso dei cittadini  degli  Stati  membri  della  Unione
europea; 
  Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154  concernente  la  «Delega  al
Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria»; 
  Visti in particolare l'art. 1, comma 1, della citata legge  n.  154
del 2005, che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo e'
chiamato  a  rispettare   nell'adozione   dei   decreti   legislativi
attuativi,  alla  lettera  b)  prevede   quello   della   «previsione
dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria  esclusivamente
dal grado iniziale, mediante concorso  pubblico,  con  esclusione  di
ogni immissione dall'esterno»;  nonche'  l'art.  2,  comma  1,  della
medesima legge n. 154 del 2005, secondo cui «in considerazione  della
particolare  natura   delle   funzioni   esercitate   dal   personale
appartenente alla carriera dirigenziale  penitenziaria,  il  relativo
rapporto  di  lavoro  e'  riconosciuto  come  rapporto   di   diritto
pubblico»; 
  Visto il decreto legislativo  15  febbraio  2006,  n.  63,  recante
«Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della
legge 27 luglio 2005, n. 154», ed in particolare l'art. 4,  comma  3,
secondo cui per l'ammissione al concorso e' richiesta la cittadinanza
italiana, un'eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento da
adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio  1997,
n. 127, nonche' il possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta
prescritte dall'art. 35, comma 6, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto l'art. 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre  2018,  n.
145, sul reclutamento del personale delle  pubbliche  amministrazioni
con modalita' semplificate; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272,  «Regolamento  di  disciplina  in  materia  di  accesso  alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n. 84,  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche»; 
  Ritenuta la  necessita'  di  procedere  alla  individuazione  delle
modalita' e dei criteri per le assunzioni di 35 dirigenti di istituto
penitenziario di livello dirigenziale non generale a norma  dell'art.
1, commi 308 e 309, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 310,  della  legge  n.
145/2018, per l'attuazione delle disposizioni di  cui  al  comma  308
della medesima legge e' stata autorizzata la spesa di euro  1.689.844
per l'anno 2019; di euro 3.379.686 per l'anno 2020; di euro 3.420.770
per l'anno 2021; di euro 3.461.852 per l'anno 2022; di euro 3.502.936
per l'anno 2023; di euro 3.544.019 per l'anno 2024; di euro 3.585.102
per l'anno 2025; di euro 3.626.186 per l'anno 2026; di euro 3.667.269
per l'anno 2027;  di  euro  3.708.352  per  l'anno  2028  e  di  euro
3.749.436 a decorrere dall'anno 2029; 
  Sentite le organizzazioni sindacali di settore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Il presente decreto individua  le  modalita'  ed  i  criteri  di
assunzione da parte del Ministero della giustizia di  un  contingente
di 35 unita'  di  dirigenti  di  istituto  penitenziario  di  livello
dirigenziale non generale, ai sensi dell'art.  1,  comma  309,  della
legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
  2. Le assunzioni a tempo indeterminato  dei  dirigenti  di  cui  al
comma 1 avvengono mediante concorso pubblico per esami,  con  riserva
di posti del quindici per cento di quelli messi a bando in favore dei
dipendenti dell'amministrazione  inquadrati  nell'area  funzionale  C
ovvero nei ruoli direttivi del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 e con almeno tre anni  di
effettivo servizio in tali posizioni. La predetta riserva e' valutata
esclusivamente all'atto della formazione della graduatoria finale  di
merito. I posti riservati  non  utilizzati  a  favore  dei  candidati
interni  sono  conferiti  ai   candidati   utilmente   collocati   in
graduatoria.