Art. 2 
 
 
                Domanda e requisiti di partecipazione 
 
  1. La domanda di partecipazione al concorso dovra'  essere  redatta
ed inviata esclusivamente con modalita'  telematiche,  compilando  un
apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di  trenta  giorni
decorrenti dal giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». Il modulo della domanda (FORM)  e  le  modalita'
operative di compilazione ed invio telematico saranno disponibili dal
giorno successivo della suddetta pubblicazione in apposita scheda  di
sintesi  sul  sito   ufficiale   del   Ministero   della   giustizia,
www.giustizia.it 
  2. Per la partecipazione al concorso pubblico  di  cui  all'art.  1
sono richiesti i seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti civili e politici; 
    c)  possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta   previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    d)  laurea  magistrale  o  specialistica  o  diploma  di   laurea
individuate al comma 5; 
    e) idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti con
disabilita'  come  idoneita'  allo  svolgimento  delle  mansioni   di
dirigente di istituto penitenziario. 
  3. Non possono partecipare al concorso  coloro  che  siano  esclusi
dall'elettorato politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano  stati
destituiti   o   dispensati   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano stati dichiarati  decaduti  da  un  impiego  statale  ai  sensi
dell'art. 127,  primo  comma,  lettera  d),  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, approvato con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3  e  ai  sensi  delle  corrispondenti  disposizioni
previste da norme di legge e dai contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro relativi al personale dei vari comparti. 
  4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla  data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle  domande  di
partecipazione al concorso e al momento dell'assunzione. 
  5.  Per  l'ammissione  al  concorso  di   dirigente   di   istituto
penitenziario e' richiesta la laurea magistrale conseguita presso una
universita' o  presso  altro  istituto  di  istruzione  universitaria
equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi: 
    LMG/01  -  Giurisprudenza,  LM-63  -  Scienze   delle   pubbliche
amministrazioni, LM/62 - Scienze  della  politica,  LM-56  -  Scienze
dell'economia, LM-77 -  Scienze  economico-aziendali,  ovvero  laurea
specialistica  conseguita  presso  una  universita'  o  presso  altro
istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad  una
delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'Universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre  2000:  22/S  -
Giurisprudenza,  102/S  -  Teoria  e  tecniche  della  normazione   e
dell'informazione giuridica, 70/S - Scienze della  politica,  64/S  -
Scienze dell'economia, 84/S -  Scienze  economico-aziendali,  71/S  -
Scienze delle pubbliche amministrazioni. Sono,  altresi',  ammessi  i
diplomi di laurea conformi alla tabella di equiparazione  tra  lauree
di vecchio ordinamento, lauree  specialistiche  e  lauree  magistrali
allegata al decreto interministeriale 9  luglio  2009.  I  titoli  di
studio  conseguiti  all'estero  presso  universita'  e  istituti   di
istruzione  universitaria  sono  considerati  validi  se  sono  stati
dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e  riconosciuti
ai sensi della vigente normativa in materia. 
  6. Il concorso di  accesso  al  ruolo  dei  dirigenti  di  istituto
penitenziario della carriera dirigenziale penitenziaria  consiste  in
tre prove scritte ed una prova orale. In considerazione  dell'urgenza
di garantire la rapida copertura  dei  posti  autorizzati,  le  prove
scritte si svolgono con le modalita' di cui ai commi da 7 a 15. 
  7. La prima prova scritta consistera' in una  serie  di  domande  a
risposta multipla vertenti sulle seguenti materie: 
    a) diritto penitenziario; 
    b) diritto amministrativo; 
    c) diritto costituzionale e pubblico; 
    d) diritto penale (codice penale: libro I; libro II, titoli II  e
VII); 
    e) elementi di procedura penale; 
    f)  contabilita'  di  stato  con   particolare   riferimento   al
regolamento di contabilita' degli istituti di prevenzione e di pena; 
    g) scienze dell'organizzazione con particolare  riferimento  alla
gestione dei gruppi. 
  8. Sono ammessi a sostenere le successive prove scritte i candidati
classificatisi, in base al punteggio, tra i primi settecento, nonche'
i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio  del  candidato
classificato all'ultimo posto utile. 
  9. Il punteggio conseguito nella prima prova  scritta  concorre  ai
fini della determinazione della votazione complessiva finale. 
  10. Le ulteriori due prove scritte consistono nello svolgimento  di
due elaborati, vertenti sulle seguenti materie: 
    a) diritto penitenziario; 
    b) diritto amministrativo. 
  11. La seconda e la terza prova scritta di cui al comma 10, la  cui
durata e' stabilita in otto ore,  devono  essere  svolte  nell'ordine
indicato nel predetto comma. La valutazione minima per il superamento
della seconda e della terza prova scritta e' di 21/30. 
  12. Alla prova orale sono ammessi a  partecipare  esclusivamente  i
candidati che abbiano conseguito nella seconda e  nella  terza  prova
scritta la valutazione minima di cui al comma 11. 
  13. La prova orale verte sulle stesse materie delle  prove  scritte
ed inoltre: 
    a) elementi di diritto  civile  con  particolare  riferimento  al
libro I del codice civile (delle persone e della famiglia); 
    b) diritto del lavoro con particolare  riferimento  alla  materia
sindacale ed alla normativa finalizzata alla tutela del lavoratore. 
  14. La prova orale prevede altresi' l'accertamento della conoscenza
della lingua inglese  e  delle  capacita'  e  attitudini  all'uso  di
apparecchiature e applicazioni informatiche. Nell'ambito della  prova
orale, i candidati che ne hanno  fatto  richiesta  nella  domanda  di
partecipazione, possono sostenere una  prova  facoltativa  di  lingua
straniera, tra le lingue diverse dall'inglese indicate nel  bando  di
concorso. Alla prova facoltativa di lingua straniera e' attribuito il
punteggio aggiuntivo  indicato  nel  medesimo  bando.  L'accertamento
della conoscenza della lingua inglese o di altra lingua,  scelta  dal
candidato tra quelle previste nel bando, consiste in  una  traduzione
(senza ausilio del dizionario) di un testo ed in  una  conversazione.
La prova orale di informatica sara' diretta ad accertare il possesso,
da parte dei candidati di un livello  di  conoscenza  dell'uso  delle
apparecchiature e delle applicazioni  informatiche  piu'  diffuse  in
linea con gli standard europei, da  realizzarsi  anche  mediante  una
verifica applicativa. Per la prova orale la commissione  esaminatrice
puo' essere integrata ai sensi dell'art. 3, comma 3. 
  15. La prova orale si intende superata se il candidato consegue una
votazione di almeno 21/30.