Art. 3 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. La commissione  esaminatrice,  nominata  con  provvedimento  del
direttore generale del personale e delle risorse, e' composta da: 
    a) un dirigente generale o un  magistrato  che  abbia  conseguito
almeno la terza  valutazione  di  professionalita'  con  funzioni  di
presidente; 
    b)  due  dirigenti  della  carriera  dirigenziale   penitenziaria
esperti  nelle  materie  oggetto  del  concorso   con   funzioni   di
componenti; 
    c) un funzionario appartenente alla terza area funzionale, ovvero
un funzionario del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  con  esclusive
funzioni di segretario. 
  2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del
presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione,
puo' essere prevista la nomina di un  presidente  supplente,  di  tre
componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con
lo stesso decreto di costituzione della  commissione  esaminatrice  o
con successivo provvedimento. 
  3. Alla commissione possono essere aggregati  membri  aggiunti  per
gli esami di lingua straniera e per la materia informatica. 
  4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono
essere  scelti  anche  tra  il  personale  in  quiescenza  che  abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta  per  i
concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza
non e' consentita se il rapporto di servizio sia  stato  risolto  per
motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute   o   per   decadenza
dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni  caso,  qualora  la
decorrenza del collocamento a riposo risalga  ad  oltre  un  triennio
dalla data di pubblicazione  del  bando  di  concorso.  Non  potranno
essere  nominati  coloro  nei  confronti  dei  quali   ricorrano   le
condizioni di cui agli articoli 35, punto 3, lettera e), e 35-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I membri della commissione
esaminatrice possono essere nominati anche  se  collocati  a  riposo,
purche'  da  non  oltre  un  triennio  alla  data  di  nomina   della
commissione.