Art. 3 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse, e' composta da: a) un dirigente generale o un magistrato che abbia conseguito almeno la terza valutazione di professionalita' con funzioni di presidente; b) due dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria esperti nelle materie oggetto del concorso con funzioni di componenti; c) un funzionario appartenente alla terza area funzionale, ovvero un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con esclusive funzioni di segretario. 2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di tre componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 3. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per la materia informatica. 4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui agli articoli 35, punto 3, lettera e), e 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I membri della commissione esaminatrice possono essere nominati anche se collocati a riposo, purche' da non oltre un triennio alla data di nomina della commissione.