Art. 4 
 
 
         Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori 
 
  1.  Al  termine  delle  prove  orali  la  commissione  esaminatrice
formera' la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media
dei voti riportati nelle tre prove scritte con quello riportato nella
prova orale. Il direttore generale  del  personale  e  delle  risorse
approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del  concorso
tenendo conto delle eventuali riserve dei posti di  cui  all'art.  1,
comma 2, e delle riserve di legge, nonche' dei titoli di preferenza e
precedenza, a parita' di merito e  a  parita'  di  merito  e  titoli,
previsti dalle vigenti disposizioni. 
  2. La graduatoria sara' pubblicata nel sito internet del  Ministero
della giustizia, nel link dedicato al concorso. Di tale pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data  di  pubblicazione  di
detto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 
  3. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri  penitenziari
di istituto penitenziario  ed  ammessi  a  frequentare  un  corso  di
formazione iniziale, che si  svolgera'  presso  la  Scuola  superiore
dell'esecuzione penale, della durata di diciotto mesi, articolato  in
periodi  alternati  di  formazione  teorico-pratica  e  di  tirocinio
operativo, le cui modalita', sono stabilite  con  successivo  decreto
del Ministro della giustizia. 
  4.  Al  termine  del   periodo   di   formazione   il   consigliere
penitenziario che riportera' l'idoneita' agli esami di fine corso  e'
nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima  assegnazione,
ad un istituto penitenziario, in relazione alla scelta manifestata da
ciascuno, secondo l'ordine di ruolo. 
  5.  I  dirigenti  penitenziari  permangono  nella  sede  di   prima
assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che
il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche  in  soprannumero,
quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia  al  prestigio
dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di
rilevante pericolo per il dipendente  stesso,  o  per  gravissime  ed
eccezionali situazioni personali. In caso di mancato superamento  del
corso di formazione iniziale il rapporto  di  lavoro  e'  risolto  di
diritto ed  il  relativo  provvedimento  e'  adottato  dal  direttore
generale del personale e delle risorse. 
  6. Il personale dei ruoli dell'amministrazione che  non  supera  il
corso di formazione, con provvedimento  del  direttore  generale  del
personale  e  delle  risorse  e'  restituito  al  ruolo  e  sede   di
provenienza senza detrazioni d'anzianita'. 
  7. Per quanto non previsto nel presente regolamento,  si  applicano
le disposizioni in materia di accesso agli impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  nel
decreto del Presidente della Repubblica 24  settembre  2004,  n.  272
nonche' all'art. 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n.
145. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo ed
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 22 gennaio 2020 
 
                                          Il Ministro della giustizia 
                                                   Bonafede           
Il Ministro per la pubblica 
      amministrazione       
          Dadone            

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2020 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  Reg.ne  succ.  n.
273