IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»; Visto in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; Vista la direttiva delegata 2019/169/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in determinati condensatori; Vista la direttiva delegata 2019/170/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in materiali ceramici dielettrici PZT in determinati condensatori; Vista la direttiva delegata 2019/171/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cadmio e i suoi componenti in contatti elettrici; Vista la direttiva delegata 2019/172/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip»; Vista la direttiva delegata 2019/173/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro; Vista la direttiva delegata 2019/174/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo legato nel vetro cristallo quale definito dalla direttiva 69/493/CEE; Vista la direttiva delegata 2019/175/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser; Vista la direttiva delegata 2019/176/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi; Vista la direttiva delegata 2019/177/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti; Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27; Decreta: Art. 1 Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche: a) La voce 7, lettera c) - II e' sostituita dalla seguente: +----------+----------------------+---------------------------------+ | | |Non applica alle applicazioni | | | |disciplinate alle voci 7 c)-I e 7| | | |c)-IV del presente allegato. | | | |Scade il: - 21 luglio 2021 per le| | | |categorie da 1 a 7 e per la | | | |categoria 10; - 21 luglio 2021 | | | |per le categorie 8 e 9 esclusi i | | | |dispositivi medico-diagnostici in| | | |vitro e gli strumenti di | | | |monitoraggio e controllo | | | |industriali; - 21 luglio 2023 per| | |Piombo nella ceramica |i dispositivi medico-diagnostici | | |dielettrica in |in vitro della categoria 8; - 21 | | |condensatori per una |luglio 2024 per gli strumenti di | | |tensione nominale di |monitoraggio e controllo | | |125 V CA o 250 V CC o |industriali della categoria 9, e | |«7 c)-II |superiore |per la categoria 11». | +----------+----------------------+---------------------------------+ b) La voce 7, lettera c)-IV e' sostituita dalla seguente: +-------+------------------------------+----------------------------+ | | |Scade il: - 21 luglio 2021 | | | |per le categorie da 1 a 7 e | | | |per la categoria 10; - 21 | | | |luglio 2021 per le categorie| | | |8 e 9 esclusi i dispositivi | | | |medico-diagnostici in vitro | | | |e gli strumenti di | | | |monitoraggio e controllo | | | |industriali; - 21 luglio | | | |2023 per i dispositivi | | | |medico-diagnostici in vitro | | | |della categoria 8; - 21 | | |Piombo in materiali ceramici |luglio 2024 per gli | | |dielettrici PZT di |strumenti di monitoraggio e | | |condensatori appartenenti a |controllo industriali della | |«7 |circuiti integrati o |categoria 9, e per la | |c)-IV |semiconduttori discreti |categoria 11». | +-------+------------------------------+----------------------------+ c) La voce 8, lettera b) e' sostituita dalla seguente: +--------+------------------------+---------------------------------+ | | |Si applica alle categorie 8, 9 e | | | |11, scade il: - 21 luglio 2021 | | | |per le categorie 8 e 9 esclusi i | | | |dispositivi medico-diagnostici | | | |in vitro e gli strumenti di | | | |monitoraggio e controllo | | | |industriali; - 21 luglio 2023 per| | | |i dispositivi medico-diagnostici | | | |in vitro della categoria 8; - 21 | | | |luglio 2024 per gli strumenti di | | | |monitoraggio e controllo | | |Cadmio e suoi componenti|industriali della categoria 9, e | |«8 b) |in contatti elettrici |per la categoria 11; | +--------+------------------------+---------------------------------+ | |Cadmio e suoi composti | | | |in contatti elettrici | | | |usati in: - interruttori| | | |automatici; - sensori di| | | |rilevamento termico; - | | | |dispositivi termici di | | | |protezione dei motori | | | |(esclusi i dispositivi | | | |termici di protezione | | | |ermetici); - | | | |interruttori a corrente | | | |alternata per: - | | | |un'intensita' di 6 A e | | | |piu' e una tensione 250 | | | |V CA e piu'; oppure - | | | |un'intensita' di 12 A e | | | |piu' e una tensione di | | | |125 V CA e piu'; - | | | |interruttori a corrente | | | |continua per | | | |un'intensita' di 20 A e | | | |piu' e una tensione di | | | |18 V CC e piu'; e - | | | |interruttori da usare | | | |con una frequenza della |Si applica alle categorie da 1 a | | |tensione di |7 e alla categoria 10, scade il | |8 b)-I |alimentazione ≥ 200 Hz |21 luglio 2021». | +--------+------------------------+---------------------------------+ d) La voce 15 e' sostituita dalla seguente: +---+--------------------------+------------------------------------+ | | |Si applica alle categorie 8, 9 e 11,| | | |scade il: - 21 luglio 2021 per le | | | |categorie 8 e 9 esclusi i | | |Piombo in saldature |dispositivi medico-diagnostici in | | |destinate alla |vitro e gli strumenti di | | |realizzazione di una |monitoraggio e controllo | | |connessione elettrica |industriali; - 21 luglio 2023 per i | | |valida tra la matrice del |dispositivi medico-diagnostici in | | |semiconduttore e il |vitro della categoria 8; - 21 luglio| | |carrier all'interno dei |2024 per gli strumenti di | | |circuiti integrati secondo|monitoraggio e controllo industriali| | |la configurazione «Flip |della categoria 9, e per la | |«15|chip» |categoria 11; | +---+--------------------------+------------------------------------+ | |Piombo in saldature | | | |destinate alla | | | |realizzazione di una | | | |connessione elettrica | | | |valida tra la matrice del | | | |semiconduttore e il | | | |carrier all'interno dei | | | |circuiti integrati secondo| | | |la configurazione «Flip | | | |chip» in presenza di | | | |almeno uno dei seguenti | | | |criteri: - un nodo | | | |tecnologico del | | | |semiconduttore di 90nm o | | | |di dimensioni maggiori; - | | | |una matrice di 300 mm² o | | | |di dimensioni maggiori in | | | |qualsiasi nodo tecnologico| | | |del semiconduttore; - | | | |package di matrici | | | |impilate di 300 mm² o di | | | |dimensioni maggiori o | | | |interposer di silicio di |Si applica per le categorie da 1 a 7| |15 |300 mm² o di dimensioni |e alla categoria 10, scade il 21 | |a) |maggiori |luglio 2021». | +---+--------------------------+------------------------------------+ e) La voce 21 e' sostituita dalla seguente: +---+-----------------------+---------------------------------------+ | | |Si applica alle categorie 8, 9 e 11, | | | |scade il: - 21 luglio 2021 per le | | | |categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi | | | |medico-diagnostici in vitro e gli | | |Piombo e del cadmio |strumenti di monitoraggio e controllo | | |negli inchiostri di |industriali; - 21 luglio 2023 per i | | |stampa per |dispositivi medico-diagnostici in vitro| | |l'applicazione di |della categoria 8; - 21 luglio 2024 per| | |smalti su vetro, quali |gli strumenti di monitoraggio e | | |borosilicato e vetro |controllo industriali della categoria | |«21|sodicocalcico |9, e per la categoria 11; | +---+-----------------------+---------------------------------------+ | |Cadmio nel vetro | | | |stampato a colori con | | | |funzioni di filtraggio | | | |usato come componente | | | |in applicazioni di | | | |illuminazione |Si applica per le categorie da 1 a 7 e | | |installate negli |alla categoria 10, ad eccezione delle | |21 |schermi e nei pannelli |applicazioni disciplinate dalla voce 21| |a) |di controllo delle AEE |b) o 39, scade il 21 luglio 2021 | +---+-----------------------+---------------------------------------+ | |Cadmio negli | | | |inchiostri di stampa | | | |per l'applicazione di |Si applica per le categorie da 1 a 7 e | | |smalti su vetro, quali |alla categoria 10, ad eccezione delle | |21 |borosilicato e vetro |applicazioni disciplinate dalla voce 21| |b) |sodico-calcico |a) o 39, scade il 21 luglio 2021 | +---+-----------------------+---------------------------------------+ | |Piombo negli inchiostri| | | |di stampa per | | | |l'applicazione di | | | |smalti su superfici |Si applica per le categorie da 1 a 7 e | |21 |diverse dal vetro |alla categoria 10, scade il 21 luglio | |b) |borosilicato |2021». | +---+-----------------------+---------------------------------------+ f) La voce 29 e' sostituita dalla seguente: +-----+-------------------+-----------------------------------------+ | | |Scade il: - 21 luglio 2021 per le | | | |categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;| | |Piombo legato nel |- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 | | |vetro cristallo |esclusi i dispositivi medico-diagnostici | | |quale definito |in vitro e gli strumenti di monitoraggio | | |all'allegato I |e controllo industriali; - 21 luglio 2023| | |(categorie 1, 2, 3,|per i dispositivi medico-diagnostici in | | |e 4) della |vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024| | |direttiva |per gli strumenti di monitoraggio e | | |69/493/CEE del |controllo industriali della categoria 9, | |«29 |Consiglio (*) |e per la categoria 11». | +-----+-------------------+-----------------------------------------+ |(*) Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul| | ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative | | al vetro cristallo (GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36). » | +-------------------------------------------------------------------+ g) La voce 32 e' sostituita dalla seguente: +------+-------------------------+----------------------------------+ | | |Scade il: - 21 luglio 2021 per le | | | |categorie da 1 a 7 e per la | | | |categoria 10; - 21 luglio 2021 per| | | |le categorie 8 e 9 esclusi i | | | |dispositivi medico-diagnostici in | | | |vitro e gli strumenti di | | |Ossido di piombo |monitoraggio e controllo | | |contenuto nel sigillo |industriali; - 21 luglio 2023 per | | |realizzato in miscela |i dispositivi medico-diagnostici | | |vetrificabile (seal frit)|in vitro della categoria 8; - 21 | | |utilizzato per realizzare|luglio 2024 per gli strumenti di | | |le finestre per |monitoraggio e controllo | | |determinati tubi laser ad|industriali della categoria 9, e | |«32 |argon e kripton |per la categoria 11». | +------+-------------------------+----------------------------------+ h) La voce 37 e' sostituita dalla seguente: +-----+-----------------+-------------------------------------------+ | | |Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie| | | |da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio| | | |2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i | | |Piombo nello |dispositivi medico-diagnostici in vitro e | | |strato di |gli strumenti di monitoraggio e controllo | | |rivestimento di |industriali; - 21 luglio 2023 per i | | |diodi ad alta |dispositivi medico-diagnostici in vitro | | |tensione sulla |della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli| | |base di un corpo |strumenti di monitoraggio e controllo | | |in vetro allo |industriali della categoria 9, e per la | |«37 |zinco-borato |categoria 11». | +-----+-----------------+-------------------------------------------+ i) La voce 18 b) e' sostituita dalla seguente: +----+-------------------------+------------------------------------+ | | |Scade il: - 21 luglio 2021 per le | | | |categorie da 1 a 7 e per la | | | |categoria 10; - 21 luglio 2021 per | | | |le categorie 8 e 9 esclusi i | | | |dispositivi medico-diagnostici in | | |Piombo come attivatore |vitro e gli strumenti di | | |della polvere |monitoraggio e controllo | | |fluorescente (fino all'1 |industriali; - 21 luglio 2023 per i | | |% di piombo in peso) |dispositivi medico-diagnostici in | | |delle lampade a scarica |vitro della categoria 8; - 21 luglio| | |utilizzate come lampade |2024 per gli strumenti di | | |abbronzanti contenenti |monitoraggio e controllo industriali| |«18 |sostanze fosforescenti |della categoria 9, e per la | |b) |come BSP (BaSi2O5;Pb) |categoria 11. | +----+-------------------------+------------------------------------+ | |Piombo come attivatore | | | |della polvere | | | |fluorescente (fino all'1 | | | |% di piombo in peso) | | | |delle lampade a scarica | | | |contenenti sostanze |Si applicano alle categorie 5 e 8, | | |fosforescenti come BSP |ad eccezione delle applicazioni | | |(BaSi2O5;Pb) impiegate in|disciplinate dalla voce 34 | |18 |apparecchiature mediche |dell'allegato IV, e scade il 21 | |b)-I|per fototerapia |luglio 2021. » | +----+-------------------------+------------------------------------+