IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Vista  la  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio,  dell'8  giugno  2011,  sulla  restrizione   dell'uso   di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  27,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso  di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche»; 
  Visto in particolare, l'art. 22 del citato  decreto  legislativo  4
marzo 2014, n. 27 secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente
e  della   tutela   del   territorio   e   del   mare   si   provvede
all'aggiornamento  ed  alle  modifiche  degli  allegati  allo  stesso
decreto  derivanti  da  aggiornamenti  e  modifiche  della  direttiva
2011/65/UE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49   recante
attuazione   della   direttiva   2012/19/UE   sui    rifiuti    delle
apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
  Vista la direttiva delegata 2019/169/UE della Commissione,  del  16
novembre 2018 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso  del  piombo  nella  ceramica  dielettrica   in   determinati
condensatori; 
  Vista la direttiva delegata 2019/170/UE della Commissione,  del  16
novembre 2018 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in  materiali  ceramici
dielettrici PZT in determinati condensatori; 
  Vista la direttiva delegata 2019/171/UE della Commissione,  del  16
novembre 2018 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso di cadmio e i suoi componenti in contatti elettrici; 
  Vista la direttiva delegata 2019/172/UE della Commissione,  del  16
novembre 2018 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso del piombo nelle saldature destinate  alla  realizzazione  di
una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore  e
il  carrier   all'interno   dei   circuiti   integrati   secondo   la
configurazione «Flip chip»; 
  Vista la direttiva delegata 2019/173/UE della Commissione,  del  16
novembre 2018 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso del piombo e  del  cadmio  negli  inchiostri  di  stampa  per
l'applicazione di smalti su vetro; 
  Vista la direttiva delegata 2019/174/UE della Commissione,  del  16
novembre 2018 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso del piombo legato nel vetro cristallo  quale  definito  dalla
direttiva 69/493/CEE; 
  Vista la direttiva delegata 2019/175/UE della Commissione,  del  16
novembre 2018 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso di ossido di  piombo  contenuto  nel  sigillo  realizzato  in
miscela  vetrificabile  (seal  frit)  utilizzato  per  realizzare  le
finestre per determinati tubi laser; 
  Vista la direttiva delegata 2019/176/UE della Commissione,  del  16
novembre 2018 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso del piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi; 
  Vista la direttiva delegata 2019/177/UE della Commissione,  del  16
novembre 2018 che modifica, adeguandolo al  progresso  scientifico  e
tecnico, l'allegato III della  direttiva  2011/65/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  per  quanto  riguarda  l'esenzione  relativa
all'uso del piombo come attivatore della polvere  fluorescente  delle
lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti; 
  Ritenuta la necessita' di  attuare  le  citate  direttive  delegate
2019/169/UE,  2019/170/UE,  2019/171/UE,  2019/172/UE,   2019/173/UE,
2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE,  provvedendo,  a
tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 27; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.
                                 27 
 
  1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.  27,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    
  
 a) La voce 7, lettera c) - II e' sostituita dalla seguente:
+----------+----------------------+---------------------------------+
|          |                      |Non applica alle applicazioni    |
|          |                      |disciplinate alle voci 7 c)-I e 7|
|          |                      |c)-IV del presente allegato.     |
|          |                      |Scade il: - 21 luglio 2021 per le|
|          |                      |categorie da 1 a 7 e per la      |
|          |                      |categoria 10; - 21 luglio 2021   |
|          |                      |per le categorie 8 e 9 esclusi i |
|          |                      |dispositivi medico-diagnostici in|
|          |                      |vitro e gli strumenti di         |
|          |                      |monitoraggio e controllo         |
|          |                      |industriali; - 21 luglio 2023 per|
|          |Piombo nella ceramica |i dispositivi medico-diagnostici |
|          |dielettrica in        |in vitro della categoria 8; - 21 |
|          |condensatori per una  |luglio 2024 per gli strumenti di |
|          |tensione nominale di  |monitoraggio e controllo         |
|          |125 V CA o 250 V CC o |industriali della categoria 9, e |
|«7 c)-II  |superiore             |per la categoria 11».            |
+----------+----------------------+---------------------------------+

  b) La voce 7, lettera c)-IV e' sostituita dalla seguente:
+-------+------------------------------+----------------------------+
|       |                              |Scade il: - 21 luglio 2021  |
|       |                              |per le categorie da 1 a 7 e |
|       |                              |per la categoria 10; - 21   |
|       |                              |luglio 2021 per le categorie|
|       |                              |8 e 9 esclusi i dispositivi |
|       |                              |medico-diagnostici in vitro |
|       |                              |e gli strumenti di          |
|       |                              |monitoraggio e controllo    |
|       |                              |industriali; - 21 luglio    |
|       |                              |2023 per i dispositivi      |
|       |                              |medico-diagnostici in vitro |
|       |                              |della categoria 8; - 21     |
|       |Piombo in materiali ceramici  |luglio 2024 per gli         |
|       |dielettrici PZT di            |strumenti di monitoraggio e |
|       |condensatori appartenenti a   |controllo industriali della |
|«7     |circuiti integrati o          |categoria 9, e per la       |
|c)-IV  |semiconduttori discreti       |categoria 11».              |
+-------+------------------------------+----------------------------+

  c) La voce 8, lettera b) e' sostituita dalla seguente:
+--------+------------------------+---------------------------------+
|        |                        |Si applica alle categorie 8, 9 e |
|        |                        |11, scade il: - 21 luglio 2021   |
|        |                        |per le categorie 8 e 9 esclusi i |
|        |                        |dispositivi medico-diagnostici   |
|        |                        |in vitro e gli strumenti di      |
|        |                        |monitoraggio e controllo         |
|        |                        |industriali; - 21 luglio 2023 per|
|        |                        |i dispositivi medico-diagnostici |
|        |                        |in vitro della categoria 8; - 21 |
|        |                        |luglio 2024 per gli strumenti di |
|        |                        |monitoraggio e controllo         |
|        |Cadmio e suoi componenti|industriali della categoria 9, e |
|«8 b)   |in contatti elettrici   |per la categoria 11;             |
+--------+------------------------+---------------------------------+
|        |Cadmio e suoi composti  |                                 |
|        |in contatti elettrici   |                                 |
|        |usati in: - interruttori|                                 |
|        |automatici; - sensori di|                                 |
|        |rilevamento termico; -  |                                 |
|        |dispositivi termici di  |                                 |
|        |protezione dei motori   |                                 |
|        |(esclusi i dispositivi  |                                 |
|        |termici di protezione   |                                 |
|        |ermetici); -            |                                 |
|        |interruttori a corrente |                                 |
|        |alternata per: -        |                                 |
|        |un'intensita' di 6 A e  |                                 |
|        |piu' e una tensione 250 |                                 |
|        |V CA e piu'; oppure -   |                                 |
|        |un'intensita' di 12 A e |                                 |
|        |piu' e una tensione di  |                                 |
|        |125 V CA e piu'; -      |                                 |
|        |interruttori a corrente |                                 |
|        |continua per            |                                 |
|        |un'intensita' di 20 A e |                                 |
|        |piu' e una tensione di  |                                 |
|        |18 V CC e piu'; e -     |                                 |
|        |interruttori da usare   |                                 |
|        |con una frequenza della |Si applica alle categorie da 1 a |
|        |tensione di             |7 e alla categoria 10, scade il  |
|8 b)-I  |alimentazione ≥ 200 Hz |21 luglio 2021».                 |
+--------+------------------------+---------------------------------+

  d) La voce 15 e' sostituita dalla seguente:
+---+--------------------------+------------------------------------+
|   |                          |Si applica alle categorie 8, 9 e 11,|
|   |                          |scade il: - 21 luglio 2021 per le   |
|   |                          |categorie 8 e 9 esclusi i           |
|   |Piombo in saldature       |dispositivi medico-diagnostici in   |
|   |destinate alla            |vitro e gli strumenti di            |
|   |realizzazione di una      |monitoraggio e controllo            |
|   |connessione elettrica     |industriali; - 21 luglio 2023 per i |
|   |valida tra la matrice del |dispositivi medico-diagnostici in   |
|   |semiconduttore e il       |vitro della categoria 8; - 21 luglio|
|   |carrier all'interno dei   |2024 per gli strumenti di           |
|   |circuiti integrati secondo|monitoraggio e controllo industriali|
|   |la configurazione «Flip   |della categoria 9, e per la         |
|«15|chip»                     |categoria 11;                       |
+---+--------------------------+------------------------------------+
|   |Piombo in saldature       |                                    |
|   |destinate alla            |                                    |
|   |realizzazione di una      |                                    |
|   |connessione elettrica     |                                    |
|   |valida tra la matrice del |                                    |
|   |semiconduttore e il       |                                    |
|   |carrier all'interno dei   |                                    |
|   |circuiti integrati secondo|                                    |
|   |la configurazione «Flip   |                                    |
|   |chip» in presenza di      |                                    |
|   |almeno uno dei seguenti   |                                    |
|   |criteri: - un nodo        |                                    |
|   |tecnologico del           |                                    |
|   |semiconduttore di 90nm o  |                                    |
|   |di dimensioni maggiori; - |                                    |
|   |una matrice di 300 mm² o  |                                    |
|   |di dimensioni maggiori in |                                    |
|   |qualsiasi nodo tecnologico|                                    |
|   |del semiconduttore; -     |                                    |
|   |package di matrici        |                                    |
|   |impilate di 300 mm² o di  |                                    |
|   |dimensioni maggiori o     |                                    |
|   |interposer di silicio di  |Si applica per le categorie da 1 a 7|
|15 |300 mm² o di dimensioni   |e alla categoria 10, scade il 21    |
|a) |maggiori                  |luglio 2021».                       |
+---+--------------------------+------------------------------------+

  e) La voce 21 e' sostituita dalla seguente:
+---+-----------------------+---------------------------------------+
|   |                       |Si applica alle categorie 8, 9 e 11,   |
|   |                       |scade il: - 21 luglio 2021 per le      |
|   |                       |categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi  |
|   |                       |medico-diagnostici in vitro e gli      |
|   |Piombo e del cadmio    |strumenti di monitoraggio e controllo  |
|   |negli inchiostri di    |industriali; - 21 luglio 2023 per i    |
|   |stampa per             |dispositivi medico-diagnostici in vitro|
|   |l'applicazione di      |della categoria 8; - 21 luglio 2024 per|
|   |smalti su vetro, quali |gli strumenti di monitoraggio e        |
|   |borosilicato e vetro   |controllo industriali della categoria  |
|«21|sodicocalcico          |9, e per la categoria 11;              |
+---+-----------------------+---------------------------------------+
|   |Cadmio nel vetro       |                                       |
|   |stampato a colori con  |                                       |
|   |funzioni di filtraggio |                                       |
|   |usato come componente  |                                       |
|   |in applicazioni di     |                                       |
|   |illuminazione          |Si applica per le categorie da 1 a 7 e |
|   |installate negli       |alla categoria 10, ad eccezione delle  |
|21 |schermi e nei pannelli |applicazioni disciplinate dalla voce 21|
|a) |di controllo delle AEE |b) o 39, scade il 21 luglio 2021       |
+---+-----------------------+---------------------------------------+
|   |Cadmio negli           |                                       |
|   |inchiostri di stampa   |                                       |
|   |per l'applicazione di  |Si applica per le categorie da 1 a 7 e |
|   |smalti su vetro, quali |alla categoria 10, ad eccezione delle  |
|21 |borosilicato e vetro   |applicazioni disciplinate dalla voce 21|
|b) |sodico-calcico         |a) o 39, scade il 21 luglio 2021       |
+---+-----------------------+---------------------------------------+
|   |Piombo negli inchiostri|                                       |
|   |di stampa per          |                                       |
|   |l'applicazione di      |                                       |
|   |smalti su superfici    |Si applica per le categorie da 1 a 7 e |
|21 |diverse dal vetro      |alla categoria 10, scade il 21 luglio  |
|b) |borosilicato           |2021».                                 |
+---+-----------------------+---------------------------------------+

  f) La voce 29 e' sostituita dalla seguente:
+-----+-------------------+-----------------------------------------+
|     |                   |Scade il: - 21 luglio 2021 per le        |
|     |                   |categorie da 1 a 7 e per la categoria 10;|
|     |Piombo legato nel  |- 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9  |
|     |vetro cristallo    |esclusi i dispositivi medico-diagnostici |
|     |quale definito     |in vitro e gli strumenti di monitoraggio |
|     |all'allegato I     |e controllo industriali; - 21 luglio 2023|
|     |(categorie 1, 2, 3,|per i dispositivi medico-diagnostici in  |
|     |e 4) della         |vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024|
|     |direttiva          |per gli strumenti di monitoraggio e      |
|     |69/493/CEE del     |controllo industriali della categoria 9, |
|«29  |Consiglio (*)      |e per la categoria 11».                  |
+-----+-------------------+-----------------------------------------+
|(*) Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre  1969,  sul|
| ravvicinamento delle legislazioni  degli  Stati  membri  relative |
| al vetro cristallo (GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36). »          |
+-------------------------------------------------------------------+

  g) La voce 32 e' sostituita dalla seguente:
+------+-------------------------+----------------------------------+
|      |                         |Scade il: - 21 luglio 2021 per le |
|      |                         |categorie da 1 a 7 e per la       |
|      |                         |categoria 10; - 21 luglio 2021 per|
|      |                         |le categorie 8 e 9 esclusi i      |
|      |                         |dispositivi medico-diagnostici in |
|      |                         |vitro e gli strumenti di          |
|      |Ossido di piombo         |monitoraggio e controllo          |
|      |contenuto nel sigillo    |industriali; - 21 luglio 2023 per |
|      |realizzato in miscela    |i dispositivi medico-diagnostici  |
|      |vetrificabile (seal frit)|in vitro della categoria 8; - 21  |
|      |utilizzato per realizzare|luglio 2024 per gli strumenti di  |
|      |le finestre per          |monitoraggio e controllo          |
|      |determinati tubi laser ad|industriali della categoria 9, e  |
|«32   |argon e kripton          |per la categoria 11».             |
+------+-------------------------+----------------------------------+

  h) La voce 37 e' sostituita dalla seguente:
+-----+-----------------+-------------------------------------------+
|     |                 |Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie|
|     |                 |da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio|
|     |                 |2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i      |
|     |Piombo nello     |dispositivi medico-diagnostici in vitro e  |
|     |strato di        |gli strumenti di monitoraggio e controllo  |
|     |rivestimento di  |industriali; - 21 luglio 2023 per i        |
|     |diodi ad alta    |dispositivi medico-diagnostici in vitro    |
|     |tensione sulla   |della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli|
|     |base di un corpo |strumenti di monitoraggio e controllo      |
|     |in vetro allo    |industriali della categoria 9, e per la    |
|«37  |zinco-borato     |categoria 11».                             |
+-----+-----------------+-------------------------------------------+

  i) La voce 18 b) e' sostituita dalla seguente:
+----+-------------------------+------------------------------------+
|    |                         |Scade il: - 21 luglio 2021 per le   |
|    |                         |categorie da 1 a 7 e per la         |
|    |                         |categoria 10; - 21 luglio 2021 per  |
|    |                         |le categorie 8 e 9 esclusi i        |
|    |                         |dispositivi medico-diagnostici in   |
|    |Piombo come attivatore   |vitro e gli strumenti di            |
|    |della polvere            |monitoraggio e controllo            |
|    |fluorescente (fino all'1 |industriali; - 21 luglio 2023 per i |
|    |% di piombo in peso)     |dispositivi medico-diagnostici in   |
|    |delle lampade a scarica  |vitro della categoria 8; - 21 luglio|
|    |utilizzate come lampade  |2024 per gli strumenti di           |
|    |abbronzanti contenenti   |monitoraggio e controllo industriali|
|«18 |sostanze fosforescenti   |della categoria 9, e per la         |
|b)  |come BSP (BaSi2O5;Pb)    |categoria 11.                       |
+----+-------------------------+------------------------------------+
|    |Piombo come attivatore   |                                    |
|    |della polvere            |                                    |
|    |fluorescente (fino all'1 |                                    |
|    |% di piombo in peso)     |                                    |
|    |delle lampade a scarica  |                                    |
|    |contenenti sostanze      |Si applicano alle categorie 5 e 8,  |
|    |fosforescenti come BSP   |ad eccezione delle applicazioni     |
|    |(BaSi2O5;Pb) impiegate in|disciplinate dalla voce 34          |
|18  |apparecchiature mediche  |dell'allegato IV, e scade il 21     |
|b)-I|per fototerapia          |luglio 2021. »                      |
+----+-------------------------+------------------------------------+