Art. 2 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b),  c),
d), e), f), g), h) e i) si applicano a decorrere dal 1° marzo 2020. 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed e' comunicato alla Commissione europea. 
 
    Roma, 17 gennaio 2020 
 
                                                   Il Ministro: Costa 

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2020 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 293