Art. 2 Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) si applicano a decorrere dal 1° marzo 2020. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' comunicato alla Commissione europea. Roma, 17 gennaio 2020 Il Ministro: Costa Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2020 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 293