IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante:  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 631 del 6 febbraio 2020, recante: «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 633 del 12 febbraio 2020, recante: «Ulteriori  interventi  urgenti
di protezione civile in relazione all'emergenza relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 635 del 13 febbraio 2020, recante: «Ulteriori  interventi  urgenti
di protezione civile in relazione all'emergenza relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 637 del 21 febbraio 2020, recante: «Ulteriori  interventi  urgenti
di protezione civile in relazione all'emergenza relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 638 del 22 febbraio 2020, recante: «Ulteriori  interventi  urgenti
di protezione civile in relazione all'emergenza relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
rep. n. 414 del 7 febbraio 2020  recante  la  nomina  del  Segretario
generale del Ministero della salute quale Soggetto attuatore  per  la
gestione  delle  attivita'  connesse  alla  gestione   dell'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
rep. n. 532 del 18 febbraio  2020  recante  integrazione,  compiti  e
funzioni del Soggetto attuatore, nominato con decreto  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile rep. n. 414 del 7 febbraio 2020,
per la gestione delle attivita' connesse alla gestione dell'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
febbraio 2020 concernente disposizioni attuative del decreto-legge 23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure  urgenti  in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Ritenuto  necessario  prevedere  ulteriori  misure  finalizzate  al
superamento del contesto emergenziale; 
  Sentita l'Autorita' nazionale anticorruzione; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
          Ulteriori disposizioni in materia di acquisizioni 
              dei dispositivi di protezione individuale 
 
  1. Al fine di garantire il tempestivo ed efficace  superamento  del
contesto  di  criticita'  di  cui  in  premessa,  anche  in   ragione
dell'aggravamento del  medesimo,  il  Dipartimento  della  protezione
civile provvede, in ragione dei fabbisogni rappresentati dai soggetti
di cui al  comma  1  dell'articolo  1  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n.  630  del  3  febbraio  2020,
all'acquisizione dei  dispositivi  di  protezione  individuali  (DPI)
cosi' come individuati dalla circolare  del  Ministero  della  salute
prot. n. 4373 del 12  febbraio  2020.  Gli  ordini  di  acquisto  del
Dipartimento della protezione civile e delle Amministrazioni  di  cui
al comma 2 hanno priorita' assoluta rispetto  ad  ogni  altro  ordine
anche gia' emesso. E' inoltre fatto divieto di  esportare  DPI  fuori
dal territorio nazionale senza previa autorizzazione del Dipartimento
della protezione civile. 
  2. Le amministrazioni del Comparto della sicurezza, della difesa  e
del  soccorso  pubblico  ed  il  Ministero  della  salute  provvedono
direttamente ed autonomamente alle acquisizioni  dei  dispositivi  di
cui  al  comma  1  previa  autorizzazione  del   Dipartimento   della
protezione civile, ferma restando la  possibilita'  delle  regioni  e
province autonome di acquistare direttamente. 
  3. Sono fatti salvi gli effetti  delle  procedure  di  acquisizione
gia' espletate o gia' in corso oltre che dei contratti gia'  conclusi
per l'acquisizione dei dispositivi di cui al comma 1. 
  4.  Le  imprese  che  producono  o  distribuiscono  in   Italia   i
dispositivi di protezione individuale di cui al  comma  1  comunicano
quotidianamente al Dipartimento della protezione civile il  numero  e
la tipologia dei dispositivi prodotti.