Art. 2 Modifiche all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 1. In ragione dell'aggravamento del contesto di criticita' di cui in premessa, al comma 3 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, le parole da «- 35» a «entro il periodo emergenziale» sono sostituite dalle seguenti «- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita', da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale. In deroga al comma 18 dell'articolo 35, e' possibile corrispondere al fornitore l'anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore del contratto anche in assenza della costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata motivazione». 2. Al comma 3 dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 dopo le parole «nei confronti di ANAC» sono aggiunte le seguenti «- 93 e 103, ove necessario e previa adeguata motivazione».