Art. 3 
 
  Apertura di contabilita' speciali intestate ai Soggetti attuatori 
 
  1. Per la realizzazione  delle  attivita'  relative  alla  gestione
dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e' autorizzata
l'apertura di apposite contabilita' speciali  intestate  ai  Soggetti
attuatori nominati  con  decreto  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, di cui si avvale il medesimo Dipartimento ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. 
  2.  Restano  fermi  gli  obblighi   di   rendicontazione   previsti
dall'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.  Le
Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione
secondo quanto disposto rispettivamente dalla  legge  provinciale  di
contabilita' n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale  di
contabilita' n. 1 del 2002.