Art. 3 Apertura di contabilita' speciali intestate ai Soggetti attuatori 1. Per la realizzazione delle attivita' relative alla gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e' autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate ai Soggetti attuatori nominati con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il medesimo Dipartimento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. 2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione previsti dall'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilita' n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilita' n. 1 del 2002.