Art. 4 Donazioni ed atti di liberalita' 1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a ricevere risorse finanziare derivanti da donazioni e altri atti di liberalita' sul conto corrente di tesoreria n. 22330 intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri anche per l'eventuale successivo trasferimento sulle contabilita' speciali intestate ai Soggetti attuatori di cui all'articolo 3.