Art. 2 
 
              Termine di presentazione del certificato 
 
  1. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso  dagli
enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti  per
territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2020, a pena  di
decadenza. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 febbraio 2020 
 
                                       Il Capo del Dipartimento       
                                per gli affari interni e territoriali 
                                              Belgiorno               
 
Il Ragioniere generale 
      dello Stato      
       Mazzotta