Art. 2 Termine di presentazione del certificato 1. Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2020, a pena di decadenza. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 febbraio 2020 Il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali Belgiorno Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta