Art. 5 
 
                             Prestazione 
 
  1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti  di
cui all'art. 2 al finanziamento di un assegno ordinario a favore  dei
lavoratori interessati  da  riduzione  dell'orario  di  lavoro  o  da
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, secondo i criteri e
le misure di cui all'art. 7, per cause  previste  dalla  legislazione
vigente  in   materia   di   integrazione   salariale   ordinaria   o
straordinaria. 
  2. Tra i destinatari del predetto assegno ordinario sono ricompresi
i    lavoratori    assunti    con    contratto    di    apprendistato
professionalizzante.