Art. 5 Prestazione 1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui all'art. 2 al finanziamento di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, secondo i criteri e le misure di cui all'art. 7, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. 2. Tra i destinatari del predetto assegno ordinario sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.