IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  "Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili"; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 631 del 6 febbraio 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili"; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 633 del 12 febbraio 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili"; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 635 del 13 febbraio 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili"; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 637 del 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 639 del 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Ritenuto  necessario  prevedere  ulteriori  misure  finalizzate  al
superamento  del  contesto  emergenziale  e,   in   particolare,   al
monitoraggio  e  alla  sorveglianza   dell'andamento   dell'epidemia,
nonche' alla gestione clinica dei casi di COVID-19; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Vista la nota del  Ministero  della  salute  prot.n.  2428  del  27
febbraio 2020, nonche' la successiva comunicazione con  la  quale  il
medesimo dicastero ha quantificato le  risorse  necessarie  per  dare
seguito alle misure contenute nella presente ordinanza; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome in data 27 febbraio 2020; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                     Sorveglianza epidemiologica 
 
  1.  La  sorveglianza  epidemiologica  del  SARS-CoV-2  e'  affidata
all'Istituto superiore di sanita'. 
  2. Ai fini della sorveglianza epidemiologica, l'Istituto  superiore
di sanita' predispone e gestisce una specifica piattaforma dati,  che
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute  ad
alimentare. 
  3. E' fatto obbligo alle regioni e alle Province autonome di Trento
e Bolzano di alimentare quotidianamente la piattaforma dati di cui al
comma 2, caricando entro le ore 11.00 di ogni giorno i dati  relativi
al giorno precedente. 
  4. L'Istituto superiore di sanita' e'  autorizzato  ad  individuare
risorse di personale aggiuntivo al fine di condurre, ove  necessario,
eventuali     ulteriori     indagini      epidemiologiche      mirate
all'identificazione della catena di trasmissione.