IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili";
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 631 del 6 febbraio 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili";
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 633 del 12 febbraio 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili";
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 635 del 13 febbraio 2020, recante "Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili";
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 637 del 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 639 del 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al
superamento del contesto emergenziale e, in particolare, al
monitoraggio e alla sorveglianza dell'andamento dell'epidemia,
nonche' alla gestione clinica dei casi di COVID-19;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
Vista la nota del Ministero della salute prot.n. 2428 del 27
febbraio 2020, nonche' la successiva comunicazione con la quale il
medesimo dicastero ha quantificato le risorse necessarie per dare
seguito alle misure contenute nella presente ordinanza;
Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e
delle province autonome in data 27 febbraio 2020;
Dispone:
Art. 1
Sorveglianza epidemiologica
1. La sorveglianza epidemiologica del SARS-CoV-2 e' affidata
all'Istituto superiore di sanita'.
2. Ai fini della sorveglianza epidemiologica, l'Istituto superiore
di sanita' predispone e gestisce una specifica piattaforma dati, che
le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad
alimentare.
3. E' fatto obbligo alle regioni e alle Province autonome di Trento
e Bolzano di alimentare quotidianamente la piattaforma dati di cui al
comma 2, caricando entro le ore 11.00 di ogni giorno i dati relativi
al giorno precedente.
4. L'Istituto superiore di sanita' e' autorizzato ad individuare
risorse di personale aggiuntivo al fine di condurre, ove necessario,
eventuali ulteriori indagini epidemiologiche mirate
all'identificazione della catena di trasmissione.