Art. 4
Condivisione dei dati
1. I dati personali raccolti nell'ambito delle attivita' di
sorveglianza di cui agli articoli 1, 2 e 3 vengono trattati dagli
enti gestori dei database per motivi di interesse pubblico nel
settore della sanita' pubblica, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2,
del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse
quelle relative al segreto professionale e in relazione al contesto
emergenziale in atto.
2. I dati di cui agli articoli 1 e 2 sono comunicati
tempestivamente dall'Istituto superiore di sanita' al Ministro della
salute e, in forma aggregata, al Capo del Dipartimento della
protezione civile e messi a disposizione delle regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano.
3. Al fine di garantire la collaborazione scientifica
epidemiologica internazionale, i dati di cui al presente articolo,
appositamente anonimizzati, possono essere condivisi con gli
specifici database dell'organizzazione mondiale della sanita' e dello
European center for disease control.