Art. 4 Condivisione dei dati 1. I dati personali raccolti nell'ambito delle attivita' di sorveglianza di cui agli articoli 1, 2 e 3 vengono trattati dagli enti gestori dei database per motivi di interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale e in relazione al contesto emergenziale in atto. 2. I dati di cui agli articoli 1 e 2 sono comunicati tempestivamente dall'Istituto superiore di sanita' al Ministro della salute e, in forma aggregata, al Capo del Dipartimento della protezione civile e messi a disposizione delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. 3. Al fine di garantire la collaborazione scientifica epidemiologica internazionale, i dati di cui al presente articolo, appositamente anonimizzati, possono essere condivisi con gli specifici database dell'organizzazione mondiale della sanita' e dello European center for disease control.