Art. 5
Province autonome
di Trento e Bolzano
Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle
Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Per i territori delle Province di Trento e Bolzano, le misure
previste dalla presente ordinanza sono disposte, d'intesa con il Capo
del Dipartimento della protezione civile, dalla provincia autonoma
competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di
attuazione.