Art. 6
Oneri
Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo nel
limite di 854.000 euro si provvede a valere sulle risorse finanziarie
di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2020
Il Capo del Dipartimento: Borrelli