Art. 4 
 
                                Oneri 
 
  1 Agli oneri conseguenti all'applicazione della presente ordinanza,
nel limite di 207.000  euro,  si  provvede  a  valere  sulle  risorse
finanziarie  di  cui  all'art.  7   dell'ordinanza   del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 28 febbraio 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli