IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2020; Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020; Viste, altresi', le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Vista, inoltre, l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, in data 24 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanita' il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e delle misure attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, disponendo, dalla data di efficacia del presente provvedimento la cessazione della vigenza delle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sopra richiamati; Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea; Tenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 28 febbraio 2020 e del 1° marzo 2020; Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le autonomie, nonche' sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Marche e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni; Decreta: Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV2-2019/2020, nei comuni indicati nell'allegato 1, sono adottate le seguenti misure di contenimento: a) divieto di allontanamento dai comuni di cui all'allegato 1 da parte di tutti gli individui comunque ivi presenti; b) divieto di accesso nei comuni di cui all'allegato 1; c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; d) chiusura dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' delle istituzioni di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza; e) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020; f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; g) sospensione delle attivita' degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita', secondo le modalita' e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente; h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1; i) chiusura di tutte le attivita' commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilita', dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e degli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita', secondo le modalita' e i limiti indicati con provvedimento del prefetto territorialmente competente; j) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonche' agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita' indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio; k) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessita' e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti; l) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita' a distanza. Il prefetto, d'intesa con le autorita' competenti, puo' individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attivita' necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali; m) sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori da uno dei comuni di cui all'allegato 1. 2. Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma 1, non si applicano al personale sanitario al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle forze armate, nell'esercizio delle proprie funzioni.