Art. 2 
 
Misure urgenti di contenimento del contagio  nelle  regioni  e  nelle
                 province di cui agli allegati 2 e 3 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui  all'allegato  2  sono
adottate le seguenti misure di contenimento: 
    a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, sino all'8 marzo  2020,  in  luoghi  pubblici  o
privati. Resta  consentito  lo  svolgimento  dei  predetti  eventi  e
competizioni, nonche' delle sedute  di  allenamento,  all'interno  di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei  comuni  diversi  da
quelli di cui all'allegato 1.  E'  fatto  divieto  di  trasferta  dei
tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2
per la partecipazione  ad  eventi  e  competizioni  sportive  che  si
svolgono nelle restanti regioni e province; 
    b) e' consentito lo svolgimento delle attivita'  nei  comprensori
sciistici a condizione  che  il  gestore  provveda  alla  limitazione
dell'accesso  agli  impianti  di  trasporto  chiusi  assicurando   la
presenza di un massimo di persone pari ad  un  terzo  della  capienza
(funicolari, funivie, cabinovie, ecc.); 
    c) sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni
organizzate, di carattere non  ordinario,  nonche'  degli  eventi  in
luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale,
ludico, sportivo e religioso, anche se svolti  in  luoghi  chiusi  ma
aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema,
teatri, discoteche, cerimonie religiose; 
    d) apertura dei luoghi di culto e' condizionata  all'adozione  di
misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di  rispettare  la
distanza tra loro di almeno un metro; 
    e) sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi  per
l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,
n. 65 e delle attivita' didattiche nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nonche' della  frequenza  delle  attivita'  scolastiche  e  di
formazione superiore, comprese le Universita'  e  le  Istituzioni  di
Alta  Formazione   Artistica   Musicale   e   Coreutica,   di   corsi
professionali,  master,  corsi  per  le   professioni   sanitarie   e
universita' per anziani, ad esclusione dei  corsi  per  i  medici  in
formazione specialistica e  dei  corsi  di  formazione  specifica  in
medicina generale, nonche'  delle  attivita'  dei  tirocinanti  delle
professioni  sanitarie,  ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'   di
svolgimento di attivita' formative a distanza; 
    f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  a
condizione che  detti  istituti  e  luoghi  assicurino  modalita'  di
fruizione contingentata o comunque tali da evitare  assembramenti  di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle  caratteristiche  dei
locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare
la distanza tra loro di almeno un metro; 
    g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad
esclusione dei casi  in  cui  venga  effettuata  la  valutazione  dei
candidati  esclusivamente  su  basi  curriculari   e/o   in   maniera
telematica, nonche' ad  esclusione  dei  concorsi  per  il  personale
sanitario,  ivi  compresi  gli  esami  di  stato  e  di  abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di  quelli  per
il personale della protezione  civile,  ferma  restando  l'osservanza
delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica
amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020; 
    h) svolgimento delle attivita' di  ristorazione,  bar  e  pub,  a
condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere  e
che, tenendo conto  delle  dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei
locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di  rispettare  la
distanza tra loro di almeno un metro; 
    i) apertura delle attivita' commerciali diverse da quelle di  cui
alla lettera h) condizionata  all'adozione  di  misure  organizzative
tali da consentire  un  accesso  ai  predetti  luoghi  con  modalita'
contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti  di  persone,
tenuto conto delle dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei  locali
aperti  al  pubblico,  e  tali  da  garantire  ai  frequentatori   la
possibilita' di rispettare la distanza  di  almeno  un  metro  tra  i
visitatori; 
    j) limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di  degenza,
da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere; 
    k) rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori  agli  ospiti
nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti; 
    l) sospensione dei congedi ordinari  del  personale  sanitario  e
tecnico, nonche' del personale le cui attivita'  siano  necessarie  a
gestire le attivita' richieste dalle unita'  di  crisi  costituite  a
livello regionale; 
    m) privilegiare, nello svolgimento di  incontri  o  riunioni,  le
modalita' di collegamento da remoto  con  particolare  riferimento  a
strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita'  e
coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19. 
  2. Nelle sole province di cui all'allegato 3 si applica altresi' la
seguente misura: 
    a) chiusura nelle giornate di sabato e  domenica  delle  medie  e
grandi strutture di vendita e  degli  esercizi  commerciali  presenti
all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle
farmacie,  delle  parafarmacie  e  dei  punti   vendita   di   generi
alimentari. 
  3. Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di  Piacenza
si applica altresi' la seguente misura: 
    a) sospensione delle  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi,
piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli
essenziali di assistenza, centri culturali,  centri  sociali,  centri
ricreativi. 
  4. Negli uffici giudiziari ricompresi nei  distretti  di  Corte  di
appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1, sino  al  15
marzo 2020, per i servizi aperti al  pubblico  e  in  relazione  alle
attivita' non strettamente connesse ad atti e attivita'  urgenti,  il
Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il  dirigente  amministrativo,
puo' stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche
in deroga a quanto disposto dall'art.  162  della  legge  23  ottobre
1960, n. 1196.