Art. 2
Misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle
province di cui agli allegati 2 e 3
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
COVID-19 nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2 sono
adottate le seguenti misure di contenimento:
a) sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni
ordine e disciplina, sino all'8 marzo 2020, in luoghi pubblici o
privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e
competizioni, nonche' delle sedute di allenamento, all'interno di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da
quelli di cui all'allegato 1. E' fatto divieto di trasferta dei
tifosi residenti nelle regioni e nelle province di cui all'allegato 2
per la partecipazione ad eventi e competizioni sportive che si
svolgono nelle restanti regioni e province;
b) e' consentito lo svolgimento delle attivita' nei comprensori
sciistici a condizione che il gestore provveda alla limitazione
dell'accesso agli impianti di trasporto chiusi assicurando la
presenza di un massimo di persone pari ad un terzo della capienza
(funicolari, funivie, cabinovie, ecc.);
c) sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni
organizzate, di carattere non ordinario, nonche' degli eventi in
luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale,
ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma
aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema,
teatri, discoteche, cerimonie religiose;
d) apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di
misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,
tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e
tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro;
e) sospensione, sino all'8 marzo 2020, dei servizi educativi per
l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65 e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di
formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di
Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
universita' per anziani, ad esclusione dei corsi per i medici in
formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in
medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle
professioni sanitarie, ferma in ogni caso la possibilita' di
svolgimento di attivita' formative a distanza;
f) apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi
della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a
condizione che detti istituti e luoghi assicurino modalita' di
fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
locali aperti al pubblico, e tali che i visitatori possano rispettare
la distanza tra loro di almeno un metro;
g) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche e private ad
esclusione dei casi in cui venga effettuata la valutazione dei
candidati esclusivamente su basi curriculari e/o in maniera
telematica, nonche' ad esclusione dei concorsi per il personale
sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo, e di quelli per
il personale della protezione civile, ferma restando l'osservanza
delle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica
amministrazione n. 1 del 25 febbraio 2020;
h) svolgimento delle attivita' di ristorazione, bar e pub, a
condizione che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e
che, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei
locali, gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la
distanza tra loro di almeno un metro;
i) apertura delle attivita' commerciali diverse da quelle di cui
alla lettera h) condizionata all'adozione di misure organizzative
tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita'
contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone,
tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali
aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la
possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro tra i
visitatori;
j) limitazione dell'accesso dei visitatori alle aree di degenza,
da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere;
k) rigorosa limitazione dell'accesso dei visitatori agli ospiti
nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti;
l) sospensione dei congedi ordinari del personale sanitario e
tecnico, nonche' del personale le cui attivita' siano necessarie a
gestire le attivita' richieste dalle unita' di crisi costituite a
livello regionale;
m) privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le
modalita' di collegamento da remoto con particolare riferimento a
strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita' e
coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19.
2. Nelle sole province di cui all'allegato 3 si applica altresi' la
seguente misura:
a) chiusura nelle giornate di sabato e domenica delle medie e
grandi strutture di vendita e degli esercizi commerciali presenti
all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad esclusione delle
farmacie, delle parafarmacie e dei punti vendita di generi
alimentari.
3. Nella sola regione Lombardia e nella sola provincia di Piacenza
si applica altresi' la seguente misura:
a) sospensione delle attivita' di palestre, centri sportivi,
piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli
essenziali di assistenza, centri culturali, centri sociali, centri
ricreativi.
4. Negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di
appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1, sino al 15
marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle
attivita' non strettamente connesse ad atti e attivita' urgenti, il
Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo,
puo' stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche
in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della legge 23 ottobre
1960, n. 1196.