Art. 3 
 
Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale 
 
  1. Nell'ambito dell'intero territorio nazionale operano le seguenti
misure: 
    a) il personale sanitario si attiene alle appropriate  misure  di
prevenzione per la diffusione delle infezioni  per  via  respiratoria
previste dall'Organizzazione mondiale  della  sanita'  e  applica  le
indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti
previste dal Ministero della salute; 
    b) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche
amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,
ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle
misure di prevenzione rese note dal Ministero  della  salute  di  cui
all'allegato 4; 
    c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree
di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i
locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui
alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1  del
25 febbraio 2020, sono messe a disposizione  degli  addetti,  nonche'
degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle
mani; 
    d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la
diffusione delle medesime informazioni sulle  misure  di  prevenzione
igienico sanitarie  elencate  nell'allegato  4  presso  gli  esercizi
commerciali; 
    e) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza
adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; 
    f) nello svolgimento  delle  procedure  concorsuali  pubbliche  e
private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere
adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti
ravvicinati tra i candidati e tali da garantire  ai  partecipanti  la
possibilita' di rispettare la distanza di  almeno  un  metro  tra  di
loro; 
    g) chiunque  abbia  fatto  ingresso  in  Italia,  a  partire  dal
quattordicesimo giorno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del
presente  decreto,  dopo  aver  soggiornato   in   zone   a   rischio
epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale  della
sanita',  o  sia  transitato  o  abbia  sostato  nei  comuni  di  cui
all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al  dipartimento  di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio  nonche'
al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG»)  ovvero  al
pediatra di  libera  scelta  (di  seguito  «PLS»).  Le  modalita'  di
trasmissione dei dati ai servizi di sanita'  pubblica  sono  definite
dalle regioni con apposito provvedimento, che  indica  i  riferimenti
dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; in caso
di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o  il  numero
verde appositamente istituito  dalla  regione,  gli  operatori  delle
centrali comunicano generalita' e recapiti  per  la  trasmissione  ai
servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti. 
  2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica
territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle
comunicazioni di cui alla lettera g) del comma 1,  alla  prescrizione
della  permanenza  domiciliare,  secondo  le  modalita'  di   seguito
indicate: 
    a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti  ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 
    b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento  fiduciario,  informano  dettagliatamente  l'interessato
sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e  le  finalita'
al fine di assicurare la massima adesione; 
    c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento  fiduciario  l'operatore  di  sanita'  pubblica  informa
inoltre il MMG/PLS da cui il soggetto  e'  assistito  anche  ai  fini
dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare  INPS.  HERMES.
25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020); 
    d) in caso di necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per
l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione
indirizzata a INPS, datore di lavoro, e il MMG/PLS in cui si dichiara
che per motivi di sanita' pubblica  e'  stato  posto  in  quarantena,
specificando la data di inizio e fine. 
  3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre: 
    a) accertare l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del
soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali
conviventi; 
    b) informare la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di
comparsa di sintomi; 
    c) informare la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la
temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera). 
  4.  Allo  scopo  di  massimizzare  l'efficacia  del  protocollo  e'
indispensabile informare sul significato, le modalita' e le finalita'
dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione
e l'applicazione delle seguenti misure: 
    a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici  giorni
dall'ultima esposizione; 
    b) divieto di contatti sociali; 
    c) divieto di spostamenti e/o viaggi; 
    d)  obbligo  di  rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'   di
sorveglianza; 
  5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: 
    a) avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore  di  sanita'
pubblica; 
    b) indossare la mascherina chirurgica (da fornire  all'avvio  del
protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi; 
    c) rimanere nella sua  stanza  con  la  porta  chiusa  garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in
ospedale, ove necessario. 
  6.  L'operatore  di  sanita'   pubblica   provvede   a   contattare
quotidianamente per avere notizie sulle condizioni  di  salute  della
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo
aver consultato il MMG/PLS, il medico  di  sanita'  pubblica  procede
secondo quanto previsto dalla circolare 5443-22/02/2020 del Ministero
della salute. 
  7. Su tutto il territorio  nazionale  si  applicano  le  misure  di
prevenzione di cui all'allegato 4.