Art. 4 
 
          Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale 
 
  1.  Sull'intero  territorio  nazionale  si  applicano  le  seguenti
misure: 
    a) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18
a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la
durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati
dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi
individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art.
22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via  telematica
anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito
dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 
    b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,
le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque  denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di  ogni  ordine  e  grado,
sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020; 
    c) la riammissione nei servizi educativi per  l'infanzia  di  cui
all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  65  e  nelle
scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva
soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15
novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n.
6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla  data  del
15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico,  anche  in
deroga alle disposizioni vigenti; 
    d) i dirigenti scolastici delle scuole  nelle  quali  l'attivita'
didattica  sia  stata  sospesa  per  l'emergenza  sanitaria,  possono
attivare, sentito il  collegio  dei  docenti,  per  la  durata  della
sospensione, modalita' di didattica a distanza avuto  anche  riguardo
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; 
    e) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore
dei candidati che non hanno potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in
ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f)  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  febbraio  2020,
la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    f) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  Alta  Formazione
Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non e' consentita, per  le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la  partecipazione  degli  studenti  alle  attivita'   didattiche   o
curriculari,  le  attivita'  medesime  possono  essere  svolte,   ove
possibile, con  modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime
Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche
esigenze  degli  studenti  con  disabilita'.  Le  Universita'  e   le
Istituzioni  di  cui  al  precedente  periodo,   successivamente   al
ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto
necessario ed in ogni caso individuandone le relative  modalita',  il
recupero delle attivita'  formative  nonche'  di  quelle  curriculari
ovvero  di  ogni  altra  prova  o  verifica,  anche  intermedia,  che
risultino funzionali al completamento del percorso didattico; 
    g) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle
Universita' e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale
e  Coreutica,  queste  possono  essere  svolte,  ove  possibile,  con
modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e
Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli
studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di  cui  al
precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle
attivita' formative, nonche' di quelle curriculari,  ovvero  di  ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del  percorso  didattico;  le  assenze  maturate  dagli
studenti di cui alla presente lettera  non  sono  computate  ai  fini
della eventuale ammissione ad esami  finali  nonche'  ai  fini  delle
relative valutazioni; 
    h) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del Covid-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti  provenienti  dai
Comuni di  cui  all'allegato  1,  sino  al  termine  dello  stato  di
emergenza.