Art. 4
Ulteriori misure sull'intero territorio nazionale
1. Sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti
misure:
a) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18
a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la
durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati
dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi
individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art.
22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica
anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito
dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio,
le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate,
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;
c) la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui
all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle
scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva
soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15
novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n.
6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del
15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in
deroga alle disposizioni vigenti;
d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attivita'
didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono
attivare, sentito il collegio dei docenti, per la durata della
sospensione, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita';
e) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore
dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in
ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020,
la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f) nelle Universita' e nelle Istituzioni di Alta Formazione
Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non e' consentita, per le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione degli studenti alle attivita' didattiche o
curriculari, le attivita' medesime possono essere svolte, ove
possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime
Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche
esigenze degli studenti con disabilita'. Le Universita' e le
Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al
ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto
necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il
recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari
ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che
risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
g) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle
Universita' e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale
e Coreutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con
modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli
studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di cui al
precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni
caso individuandone le relative modalita', il recupero delle
attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli
studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini
della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle
relative valutazioni;
h) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della
salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della
giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del
contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai
Comuni di cui all'allegato 1, sino al termine dello stato di
emergenza.