Art. 5
Esecuzione e monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando
preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle
misure di cui all'art. 1, nonche' monitora l'attuazione delle
restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il
prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il
possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali,
dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia
autonoma interessata.