Art. 6
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto
dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni
contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto
cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 febbraio 2020, nonche' il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresi' di produrre
effetto ogni ulteriore misura anche di carattere contingibile e
urgente, adottata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6.
Roma, 1° marzo 2020
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n.
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