Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto producono il  loro  effetto
dalla data del 2 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni
contenute nelle singole misure, fino all'8 marzo 2020. 
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto
cessano di produrre effetti il decreto del Presidente  del  Consiglio
dei ministri 23 febbraio 2020, nonche' il decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020. Cessa altresi'  di  produrre
effetto ogni ulteriore  misura  anche  di  carattere  contingibile  e
urgente, adottata, ai sensi dell'art. 3, comma 2,  del  decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6. 
    Roma, 1° marzo 2020 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Conte           
 
Il Ministro della salute 
        Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2020 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  reg.ne  succ.  n.
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