Art. 2 
 
  1.  L'applicazione  della  presente  direttiva  e'  demandata  alle
singole amministrazioni regionali, nel rispetto  di  quanto  previsto
dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, secondo i modelli di intervento
di lotta attiva  definiti  nei  rispettivi  Piani  regionali  per  la
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli  incendi  boschivi,
di cui all'art. 3 della medesima legge. 
  2. Per le regioni a statuto speciale  e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo
statuto speciale e  dalle  relative  norme  di  attuazione.  In  tale
contesto, le regioni  a  statuto  speciale  e  le  province  autonome
provvedono alle finalita' della  presente  direttiva  secondo  quanto
previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle  relative  norme  di
attuazione.