IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1967/2006  del  Consiglio  del  21
dicembre 2006 relativo alle misure di gestione  per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e  recante
modifica  del  regolamento  (CEE)  n.  2847/1993  e  che  abroga   il
regolamento (CE) n. 1626/1994; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio  del  20
novembre 2009,  recante  l'istituzione  di  un  regime  di  controllo
comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della  politica
comune della pesca, nonche'  la  modifica  dei  regolamenti  (CE)  n.
847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n.  768/2005,  (CE)
n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n.  509/2007,
(CE) n. 676/2007, (CE) n.  1098/2007,  (CE)  n.  1300/2008,  (CE)  n.
1342/2008 e l'abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 2847/93,  (CE)  n.
1627/94 e (CE) n. 1966/2006; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   404/2011   della
Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione  del
regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un  regime
di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme  delle
politiche comune della pesca; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione n. 2004/585/CE
del Consiglio, ed in particolare l'art. 13 che riguarda le misure  di
emergenza adottate da uno Stato membro; 
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004,  n.  154,  recante  la
modernizzazione  del  settore  pesca  e  dell'acquacoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4,  recante  misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96; 
  Vista la legge 9 agosto 2018, n. 97, di conversione in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  86,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio   2019,   n.   25,    recante    «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari,
forestali  e  del  turismo,  a  norma  dell'art.  1,  comma   9   del
decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito,  con  modificazione,
dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; 
  Visto il decreto ministeriale 27  giugno  2019,  n.  6834,  recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del  Ministero
delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del  turismo,  ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  n.  25
dell'8 febbraio 2019»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  n.  1639  del  2
ottobre 1968 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del
25 luglio 1969), recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14
luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»
e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012  (Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  185  del  9  agosto  2012),  recante
«Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di  licenze  di
pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3,  allegato
II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile
2011, n. 404, con  riferimento  in  particolare  alla  necessita'  di
indicare in licenza di pesca non piu' i «sistemi di pesca»,  ma  «gli
attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica  internazionale
standardizzata (ISSCFGG-FAO del 29 luglio 1980); 
  Visto il decreto ministeriale 13 aprile  2015  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana  n.  124  del  30  maggio  2015),  recante
liberalizzazione   degli   apparati   di   controllo   sulla   flotta
peschereccia nazionale; 
  Visto il decreto ministeriale 28 luglio  2016  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n.  209  del  7  settembre  2016),  recante
misure tecniche per prevenire,  scoraggiare  ed  eliminare  la  pesca
illegale, non dichiarata e non regolamentata; 
  Visto il decreto ministeriale n. 621 del 21 dicembre 2018,  recante
disposizioni urgenti e transitorie in  materia  di  pesca  del  polpo
(octopus vulgaris)  mediante  l'impiego  di  «trappole  in  materiale
plastico»; 
  Vista  la  circolare  n.  41807  del  22  novembre  2011,   recante
disposizioni sulla marcatura ed  identificazione  dei  pescherecci  e
degli attrezzi da pesca; 
  Vista la relazione  recante  gli  esiti  dell'indagine  scientifica
condotta  dal  CNR  -  Universita'  di  Pisa  -  con  riguardo  alla:
Caratterizzazione e impatto della pesca  del  polpo  comune,  octopus
vulgaris, con  attrezzi  assimilabili  a  «barattoli»,  nella  fascia
costiera del Mar Tirreno settentrionale e centrale; 
  Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1,  paragrafo
1, lettera a) del predetto regolamento (UE)  n.  1380/2013,  tra  gli
obiettivi della Politica comune della pesca, ricade, tra l'altro,  la
gestione delle attivita' di pesca e delle  flotte  che  sfruttano  le
risorse biologiche marine; 
  Ritenuto, pertanto, di dover disciplinare le attivita' di pesca  in
questione, anche sulla base del citato indirizzo scientifico, al fine
di poter meglio determinare l'effettivo impatto delle medesime  sulla
risorsa ittica interessata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                           Misure tecniche 
 
  1. Alle attivita' di pesca del polpo (octopus  vulgaris),  mediante
l'impiego di trappole, in materiale plastico e/o PVC,  si  applicano,
le vigenti normative nazionali e unionali, in materia di attrezzi  da
pesca fissati e/o sistemati sul fondale. 
  2. Fatto salvo quanto stabilito  al  precedente  comma  1  e  fermo
restando il rispetto delle vigenti normative di sicurezza  marittima,
l'esercizio  delle  predette  attivita'  di   pesca   e',   altresi',
subordinato al rispetto delle seguenti limitazioni operative: 
  ogni   imbarcazione   autorizzata   all'esercizio    della    pesca
professionale, mediante l'impiego di attrezzi fissati  e/o  sistemati
sul fondale, puo' detenere ed  utilizzare  un  numero  massimo  di  5
cali/travi; 
  la lunghezza di ogni calo/trave non puo' essere superiore ai  4.000
metri ed a ciascuno di esso non possono essere applicati piu' di  250
«barattoli» o «tubi», in materiale plastico e/o PVC; 
  ciascun calo/trave e ciascuno dei suddetti  «barattoli»  o  «tubi»,
devono essere  identificati  e  marcati,  in  ossequio  alla  vigente
normativa di settore. 
  3. Nell'ambito della pesca sportiva/ricreativa, sono consentiti  la
detenzione e l'impiego di un quantitativo massimo di 2 «barattoli»  o
«tubi», in materiale plastico e/o  PVC,  per  ciascuna  imbarcazione,
indipendentemente dal numero di persone presenti a bordo. Al  termine
di ogni attivita' di pesca, dette trappole dovranno essere recuperate
e mantenute a bordo, fino al rientro in porto. 
  4. Non  e'  consentito  l'utilizzo  di  «barattoli»  o  «tubi»,  in
materiale plastico e/o PVC, su praterie di fanerogame (posidonia). 
  5. In caso di perdita di uno o piu' di  «barattoli»  o  «tubi»,  in
materiale plastico e/o PVC, gli stessi dovranno essere immediatamente
e debitamente recuperati, in ossequio  all'art.  48  del  regolamento
(CE) n. 1224/2009, in premessa citato. 
  6. Qualsiasi utilizzo dei predetti attrezzi e' vietato nel  periodo
dal 15 luglio al 15 agosto, fatte salve eventuali  deroghe  stabilite
con provvedimento del direttore  generale  della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura, su proposta del capo del Compartimento  marittimo,
competente per territorio, tenuto conto delle caratteristiche e delle
esigenze operative delle marinerie locali.