IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio  2020,  recante  "Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio
2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
  Considerato che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30
gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di
sanita' pubblica di rilevanza internazionale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Ritenuto necessario disciplinare in modo unitario il  quadro  degli
interventi e delle misure attuative  del  decreto-legge  23  febbraio
2020, n. 6, da applicare  in  modo  uniforme  sull'intero  territorio
nazionale, nonche' individuare ulteriori misure; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Tenuto conto  delle  indicazioni  formulate  dal  Comitato  tecnico
scientifico  di  cui  all'articolo  2  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630,
nelle sedute del 2, 3 e 4 marzo 2020; 
  Sulla proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti  i  Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione e per le politiche giovanili  e  lo  sport,  per  gli
affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente  della
Conferenza dei Presidenti delle regioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Misure per il contrasto  e  il  contenimento  sull'intero  territorio
  nazionale del diffondersi del virus COVID-19 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano  le  seguenti
misure: 
    a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi
sociali,  in  cui  e'  coinvolto  personale  sanitario  o   personale
incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di
pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine
di efficacia del presente decreto ogni altra attivita'  convegnistica
o congressuale; 
    b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura, ivi  inclusi  quelli  cinematografici  e  teatrali,
svolti in ogni  luogo,  sia  pubblico  sia  privato,  che  comportano
affollamento di persone tale da  non  consentire  il  rispetto  della
distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro  di  cui
all'allegato 1, lettera d); 
    c) sono sospesi altresi' gli eventi e le competizioni sportive di
ogni ordine e disciplina, svolti in  ogni  luogo,  sia  pubblico  sia
privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da  quelli  di
cui all'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° marzo 2020, e successive  modificazioni,  lo  svolgimento
dei  predetti  eventi  e  competizioni,  nonche'  delle   sedute   di
allenamento degli atleti agonisti, all'interno di  impianti  sportivi
utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto  senza  la  presenza  di
pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive,
a mezzo del proprio personale medico, sono  tenute  ad  effettuare  i
controlli idonei a contenere  il  rischio  di  diffusione  del  virus
COVID-19  tra  gli  atleti,  i  tecnici,  i  dirigenti  e  tutti  gli
accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base  e  le  attivita'
motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di  palestre,
piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a
condizione  che  sia   possibile   consentire   il   rispetto   della
raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d); 
    d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a
quello di efficacia del presente decreto e fino  al  15  marzo  2020,
sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2
del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  le  attivita'
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la  frequenza
delle attivita' scolastiche e di formazione  superiore,  comprese  le
Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale  e
Coreutica, di corsi professionali, master e universita' per  anziani,
ferma in ogni  caso  la  possibilita'  di  svolgimento  di  attivita'
formative a distanza; sono esclusi dalla  sospensione  i  corsi  post
universitari connessi con l'esercizio di professioni  sanitarie,  ivi
inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i  corsi  di
formazione  specifica  in  medicina  generale,   le   attivita'   dei
tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche' le  attivita'  delle
scuole dei ministeri dell'interno e della difesa; 
    e) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine
e grado; 
    f)  fermo  restando  quanto  previsto  dalla   lettera   d),   la
riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo
2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e  nelle  scuole  di
ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva  soggetta
a notifica obbligatoria ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  della
sanita' del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque  giorni,  avviene
dietro presentazione di certificato  medico,  anche  in  deroga  alle
disposizioni vigenti; 
    g) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della
sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di
didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze
degli studenti con disabilita'; 
    h) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione
artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della
sospensione, le attivita' didattiche  o  curriculari  possono  essere
svolte, ove possibile, con modalita' a  distanza,  individuate  dalle
medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita'  e
le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria
funzionalita', assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni
caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle
attivita' formative nonche' di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento del percorso didattico; 
    i) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con
modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e
Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli
studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'
ai fini delle relative valutazioni; 
    l) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del
personale sanitario preposto; 
    m) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e
lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA)  e  strutture
residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai  soli
casi indicati dalla  direzione  sanitaria  della  struttura,  che  e'
tenuta  ad  adottare  le  misure  necessarie  a  prevenire  possibili
trasmissioni di infezione; 
    n) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18
a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la
durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del
Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni
rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati
dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi
individuali  ivi  previsti;  gli  obblighi  di  informativa  di   cui
all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  sono  assolti  in
via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile
sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 
    o) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore
dei candidati che non hanno potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in
ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  f)
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  25  febbraio
2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121  e  122  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    p) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti  provenienti  dai
comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 1° marzo  2020,  e  successive  modificazioni,  sino  al
termine dello stato di emergenza.